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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-12279 del dep. Davide Caparini. Nuovo assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Testo del comunicato
L’interrogazione parlamentare n. 4-12279 fa riferimento alla riforma del Ministero disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito d.P.C.M. 171/2014), al nuovo assetto organizzativo che essa prevede, ai processi, anche complessi, di attuazione della riforma e, da ultimo, al fatto che, secondo l’Onorevole interrogante, “dopo una prima fase… il Ministero sembra procedere verso la costituzione di soprintendenze uniche miste che confluiranno in uffici territoriali governativi”. In relazione a ciò, nell’atto ispettivo si chiede: “se intenda assumere iniziative per riconsiderare la possibilità di un ´opzione regionale´, rispetto alla dimensione inter-provinciale degli enti, peraltro in corso di ridimensionamento a livello amministrativo generale; quale sia la tempistica per il completamento del passaggio dei musei e aree archeologiche ai poli museali e quali iniziative si intendano mettere in atto per quelle situazioni territoriali per le quali sono già state evidenziate criticità, visto che la situazione di provvisorietà rischia di avere pesanti ripercussioni sulla tutela e sul funzionamento; come intenda salvaguardare in maniera adeguata, nel nuovo progetto organizzativo posto in essere dal Ministero, l'interesse alla tutela del patrimonio archeologico e del paesaggio culturale e la continuità dell'azione amministrativa, onde evitare che nel lasso di tempo necessario per organizzare la nuova articolazione, il territorio, già fragile e sottoposto a numerosi interventi, abbia a risentire in modo irrecuperabile della trasformazione delle articolazioni territoriali del Ministero; se si intenda assicurare ad ogni soprintendenza la dotazione organica necessaria per far fronte ai numerosi compiti derivanti dal nuovo assetto organizzativo, integrando gli organici anche con personale competente nel settore informatico, visti i nuovi obblighi imposti dall'amministrazione digitale del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese; se non intenda, in alternativa, assumere iniziative per prevedere una moratoria nell'attuazione della riforma in tutte le sue fasi, al fine di attivare, anche in tempi brevi, un tavolo tecnico di coordinamento, tra il Ministero e gli operatori del settore e i loro organismi rappresentativi – figure coinvolte dalla riforma – che porti ad un'approfondita riflessione sull'intera materia e sulle ricadute, sulle problematiche generali e specifiche che si sono profilate e sulle opportune misure di rilancio e potenziamento delle strutture preposte alla tutela.” Come è noto all’Onorevole interrogante, anche questa Amministrazione ha dovuto dotarsi di un nuovo regolamento di organizzazione che recepisse le riduzioni alle piante organiche imposte dalle politiche di revisione della spesa pubblica (spending review), contenute in numerosi provvedimenti normativi finalizzati, tra l’altro, al contenimento e alla riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni. Questo Ministero vi ha provveduto con il d.P.C.M. 171/2014, sopra citato cui è seguito, successivamente, il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il processo di riorganizzazione si è svolto in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, in particolare all’articolo 2, comma 1, lettera a) che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 cento di quelle esistenti. Nel complesso, la riorganizzazione ha imposto il taglio di 37 dirigenti (6 di prima fascia e 31 di seconda fascia). Nonostante che l’indicazione normativa mirasse soprattutto alla riduzione della spesa, l’Amministrazione ne ha colto l’occasione per ridisegnare tutta la propria organizzazione in modo fortemente innovativo. Successivamente è intervenuto il comma 327 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delio Stato (legge di stabilità 2016), il quale ha disposto che, nelle more dell’attuazione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 (che ha introdotto il silenzio-assenso qualora non siano acquisiti, entro il termine di novanta giorni, assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico territoriale e dei beni culturali), nonché di garantire il buon andamento dell’amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale del Ministero, con proprio decreto – da emanare entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità stessa - nel rispetto delle dotazioni organiche determinate dal citato d.P.C.M. 171/2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione della disposizione di legge sopra richiamata, è stato emanato il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, Riorganizzazione del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito d.m. 23 gennaio 2016), registrato dalla Corte dei Conti in data 29 febbraio 2016 e pubblicato nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale, n. 5 dell’11 marzo 2016. Il provvedimento è entrato in vigore il 26 marzo 2016. Il d.m. 23 gennaio 2016 sopra citato, come anche indicato nelle premesse del provvedimento stesso, è stato emanato dopo aver ascoltato le organizzazioni sindacali del Ministero in data 18 gennaio 2016 e il Consiglio superiore “Beni culturali e paesaggistici” nella seduta di pari data. Inoltre, il progetto di riorganizzazione è stato personalmente illustrato dal Ministro nel corso della seduta del 19 gennaio 2016 delle commissioni riunite Cultura, scienza e istruzione della Camera e Istruzione pubblica, beni culturali del Senato. Con il d.m. 23 gennaio 2016 il Ministero viene ridisegnato a livello territoriale per rafforzare i presidi di tutela e semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione. Il nuovo assetto organizzativo prevede la creazione delle soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. Con questo intervento aumentano i presidi di tutela sul territorio nazionale, che, per l'archeologia, passano dalle attuali 17 soprintendenze Archeologia alle nuove 39 soprintendenze unificate (cui si sommano le due soprintendenze speciali del Colosseo e di Pompei). La nuova articolazione territoriale realizza una distribuzione dei presidi più equilibrata ed efficiente ed è stata definita tenendo conto del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale e della dimensione dei territori. Le nuove soprintendenze parleranno con voce unica a cittadini e imprese riducendo tempi e costi burocratici. In un unico ufficio, responsabile di un’area territoriale più circoscritta e quindi più vicino a cittadini, amministratori locali e imprese, si concentrano e si coordinano le diverse competenze tecnico-scientifiche, con riduzione dei costi amministrativi e incremento di efficienza ed efficacia dell’attività di tutela. Ogni nuova soprintendenza verrà articolata in sette aree funzionali (organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologico; patrimonio storico e artistico; patrimonio architettonico; patrimonio demoetnoantropologico; paesaggio; educazione e ricerca) per garantire una visione complessiva dell’esercizio della tutela, assicurando anche la presenza delle specifiche professionalità. Per cittadini e imprese sarà così più semplice e rapido rapportarsi con l'amministrazione, con una notevole riduzione degli oneri burocratici. Ciascuna soprintendenza costituirà un riferimento univoco per la valutazione di qualunque aspetto di ogni singolo progetto, dalla tutela di beni archeologici per arrivare all’impatto paesaggistico, passando per gli aspetti di carattere artistico e architettonico: a un’unica domanda corrisponderanno un unico parere e un’unica risposta. Al centro ci sarà una sola direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, che garantirà il coordinamento delle soprintendenze su tutto il territorio nazionale. Il decreto ministeriale non prevede alcuna confluenza delle soprintendenze negli uffici territoriali governativi. Le soprintendenze sono e restano terminazioni periferiche del Ministero con autonome funzioni e strutture. Appare evidente come il nuovo assetto territoriale risponda meglio alla preoccupazione manifestata dell’Onorevole interrogante che sia salvaguardato adeguatamente l'interesse alla tutela del patrimonio archeologico e del paesaggio culturale. Con particolare riguardo ai timori possibili per la continuità dell’azione amministrativa, in conseguenza della “provvisorietà” provocata dal passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione, sia il d.P.C.M. 171/2014 che il d.m. 23 gennaio 2016, hanno previsto specifiche disposizioni transitorie per il periodo necessario all’istituzione delle nuove strutture, per evitare indebolimenti o interruzioni dell’azione amministrativa. Riguardo alla cosiddetta “opzione regionale”, si ricorda che il richiamato d.P.C.M. 171/2014, proprio per assicurare, a livello regionale, idonei livelli di coordinamento dell’azione amministrativa degli uffici del Ministero operanti nei territori ha disposto l’istituzione dei segretariati regionali (articolo 32) e delle commissioni regionali per il patrimonio culturale (articolo 39). I segretariati regionali assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. Le commissioni regionali per il patrimonio culturale sono organi collegiali a competenza intersettoriale. Esse coordinano e armonizzano l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favoriscono l’integrazione inter- e multidisciplinare fra i diversi istituti, garantiscono una visione olistica del patrimonio culturale, svolgono un’azione di monitoraggio, di valutazione e di autovalutazione. Allo scopo di assicurare ad ogni struttura del Ministero, sia centrale che periferica, le necessarie risorse umane, il 26 gennaio 2015 è stato emanato un bando di mobilità volontaria, definito a seguito di una attenta ricognizione delle risorse umane esistenti negli uffici prima della riforma operata con il d.P.C.M. 171/2014 e una altrettanto attenta individuazione dei fabbisogni dei nuovi uffici istituiti dallo stesso d.P.C.M., allo scopo di meglio riallocare il personale e consentire una piena attuazione del nuovo assetto organizzativo. A questo primo bando ne seguirà uno successivo, per adeguare le risorse umane al nuovo assetto organizzativo delineato dal d.m. 23 gennaio 2016, così da consentire la piena operatività dei nuovi uffici. Il complesso e vasto, ma necessario, disegno di riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha suscitato consensi e dissensi. Con il d.m. 23 gennaio 2016 si è intervenuti, da un lato, per superare alcune criticità emerse in fase di attuazione del d.P.C.M. 171/2014 e, dall’altro, si è proseguito nel percorso rivelatosi già valido. In questo processo non è mai mancato, né mancherà, il dialogo e il confronto con le Commissioni parlamentari, con le organizzazioni sindacali, con il Consiglio superiore del Ministero, con gli studiosi e con tutte le realtà associative interessate alle sorti del patrimonio culturale italiano.
Documentazione:
Caparini 4 maggio 2016
(documento in formato pdf, peso 268 Kb, data ultimo aggiornamento: 21 giugno 2016 )