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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-04584 del sen. Gian Marco Centinaio. Decreto ministeriale 20 giugno 2014. Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-04584, nel quale il Senatore interrogante, con riferimento al decreto ministeriale 20 giugno 2014 (Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633) che ha aggiornato le tariffe previste a compenso della riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, chiede di conoscere se si intenda sostenere la destinazione di una quota pari al dieci per cento delle maggiori entrate percepite dalla SIAE, in applicazione della nuove tariffe, al sostegno di progetti di sperimentazione musicale di giovani artisti minori di venticinque anni; se si ritenga di verificare quanto la SIAE trattenga per sé dei compensi percepiti per la “copia privata” e quanto effettivamente redistribuisca agli autori; se non si ritenga opportuno attivarsi per rendere più efficiente la tutela degli autori; se non si ritenga, infine, di revocare il decreto ministeriale di cui sopra che è “a giudizio dell’interrogante iniquo e obsoleto”. Come noto l’equo compenso per copia privata, introdotto in via definitiva in Italia dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e contemplato agli artt. 71 sexies e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), di seguito Lda, è il compenso spettante ai titolari di diritti d’autore in conseguenza della limitazione della facoltà esclusiva dell’autore di autorizzare la riproduzione di un’opera protetta. Prima dell’introduzione dell’eccezione in parola, infatti, la possibilità di utilizzare un’opera in ambito privato, ivi compresa la prerogativa di riprodurla, costituiva attività rientrante tra le facoltà esclusive dell’autore e/o del titolare del diritto connesso (inteso come colui che offre l’opera alla fruizione del pubblico). L’inserimento dell’istituto della copia privata ha pertanto consentito l’attività di riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, per uso personale e per fini non di lucro, al contempo prevedendo, in favore del titolare dei diritti, il versamento di un compenso, quale ristoro per il pregiudizio subìto in conseguenza dell’introduzione della predetta limitazione. Diversamente da come ritenuto dall’Interrogante nel preambolo della sua interrogazione, l’esercizio dell’attività di copia privata non sembrerebbe “sempre più difficile” per i consumatori, che, infatti, ne fanno ancora largo uso, come hanno dimostrato gli studi utilizzati nel corso dell’istruttoria che ha condotto all’emanazione del decreto ministeriale sopra citato, quali le indagini condotte dagli istituti di ricerca GPF e GFK e il rapporto annuale sullo stato della copia privata redatto dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in collaborazione con Stichting de Thuiskopie. E sicuramente non in ragione delle misure tecnologiche di protezione adottate, ai sensi dell’art. 102-quater della Lda, dai titolari dei diritti (cosiddetti DRM, Digital Rights Management) che, con particolare riferimento ai contenuti audio e video, sono ancora solo marginalmente utilizzate e trovano invece una più ampia diffusione in relazione agli e-book, ambito che, tuttavia, esula dalla copia privata. Né è possibile sostenere, con particolare riferimento alla nostra realtà interna, che le attività di downloading, di streaming e di effettuazione di copie private nell’ambito di un contratto di licenza possano essersi significativamente sostituite a quella di copia privata tradizionalmente considerata. In Italia infatti, se pure si registra un trend crescente, la diffusione di una rete internet, che consenta attività del genere sopra descritto, varia molto in ragione di molteplici indici quali: età media dei consumatori; regione geografica; livello culturale etc.. Fattori tutti che ancora fanno pendere l’ago della bilancia verso una modalità più “tradizionale” di utilizzo della tecnologia. Con riguardo all’attività di raccolta e ripartizione agli aventi diritto dell’equo compenso per copia privata, attribuita dalla legge alla SIAE in via esclusiva, occorre ricordare che, secondo quanto previsto dall’art. 71-octies della Lda, l’Ente provvede a ripartire l’ammontare del compenso raccolto, al netto delle spese. Tale ripartizione deve peraltro essere effettuata con criteri oggettivi, suscettibili di verifica e in misura proporzionale rispetto al numero delle vendite e degli esemplari registrati. La SIAE, a fronte dell’espletamento dell’onerosa attività di ripartizione ex lege, trattiene unicamente le spese sostenute. Mediante l’emanazione del già citato decreto del 20 giugno 2014, si è provveduto, in ottemperanza al dettato legislativo di cui all’art. 71 septies della Lda, alla rideterminazione triennale delle tariffe da equo compenso per copia privata. I nuovi livelli tariffari con riferimento ai device di nuova generazione e in diffusione crescente, sono stati determinati da diversi e concorrenti fattori di notevole rilevanza: le risultanze dell’attenta istruttoria condotta dal Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore cui sono seguiti ben due pareri tecnici; l’analisi delle tariffe da equo compenso praticate all’estero nei paesi che hanno un sistema giuridico simile a quello italiano e in cui è possibile notare una media sensibilmente più alta di livelli da equo compenso; una riflessione sulla risoluzione Castex del Parlamento europeo, nella quale si è sottolineato, tra l’altro, quanto il sistema di copia privata sia da considerare virtuoso e in cui si è auspicata una armonizzazione dei livelli tariffari praticati all’interno degli stati membri; ben due audizioni alla presenza, non solo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti (ai sensi dell’art. 71 septies, 2 comma della Lda) ma anche, e per esclusiva volontà di questa Amministrazione, delle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori. All’indomani dell’emanazione del decreto ministeriale sopra citato, la Apple ha effettivamente annunciato un conseguente innalzamento dei prezzi dei propri device. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicamente stigmatizzato la dichiarazione della Apple - peraltro non seguita da fatti con riferimento ai modelli tecnologici già in commercio - in quanto lesiva degli interessi dei titolari dei diritti d’autore e foriera di fraintendimenti circa la vera natura del compenso per copia privata, definito dalla società, impropriamente, “tassa sul diritto d’autore”. Entrando nel merito delle singole questioni sollevate dall’Interrogante, con riguardo alla destinazione e alle finalità del compenso per copia privata, si precisa che esse sono stabilite per legge. In particolare, l’art. 71 octies, comma 3 della Lda dispone che il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il compenso per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento, in parti uguali, tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, ovvero per attività di studio e di ricerca nonché per fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, la legge di stabilità 2016 ha da ultimo disposto, all’art. 1, comma 335, che il 10 per cento di tutti i compensi incassati, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla SIAE sia destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale. La SIAE, inoltre, sta attuando politiche volte al sostegno di giovani autori, come si evince dalla relazione di accompagnamento del rendiconto di gestione 2014. Con riferimento al quesito riguardante l’importo della quota trattenuta dalla SIAE per la sua attività di riscossione dei compensi, il rendiconto della gestione 2014, debitamente sottoposto al controllo delle autorità vigilanti (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) evidenzia come, a fronte di una raccolta complessiva per copia privata pari a 78 milioni di euro, la somma trattenuta per le spese di gestione sia stata di circa 4,6 milioni di euro. Al riguardo si evidenzia, anche, come l’Unione europea abbia emanato la recente direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 “sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”, in corso di recepimento. Tale direttiva prevede una serie di oneri di trasparenza e di efficienza posti a carico delle collecting societies e a favore dei titolari dei diritti che favoriranno, senz’altro, la migliore tutela dei titolari dei diritti e la più larga diffusione delle buone pratiche. Circa l’introduzione di “una rappresentanza dei consumatori nel Comitato permanente sul diritto d’autore”, si rappresenta che la composizione del comitato, organo tecnico-consultivo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con compiti di studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse, è stabilita dall’art. 191 della Lda e, pertanto, per accogliere la proposta dell’Interrogante, sarebbe necessaria una modifica della normativa. Tuttavia, con specifico riferimento al futuro decreto ministeriale di aggiornamento della determinazione delle tariffe da equo compenso per copia privata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 gennaio 2015, è stato istituito un Tavolo di lavoro tecnico per il monitoraggio delle dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo di copia privata, cui partecipano, oltre a esperti e rappresentanti di tutte le parti coinvolte nel procedimento di rideterminazione del compenso, anche associazioni di consumatori quali Federconsumatori e Altroconsumo. Il tavolo svolge il delicato compito di seguire l’andamento dei mercati dei device e le attitudini dei consumatori, oltre ad affrontare anche una serie di questioni di rilevanza più strettamente giuridica. Le attività del tavolo di lavoro in parola potranno costituire una delle basi più autorevoli su cui fondare i prossimi adeguamenti tariffari. Con riguardo all’ultimo rilievo del Senatore interrogante, è opportuno richiamare come questa Amministrazione, nell’emanazione del decreto del 20 giugno 2014, abbia proceduto nel pieno rispetto della normativa e alla conclusione di un’istruttoria approfondita e dettagliata. Non si ravvisano pertanto, allo stato attuale, i presupposti per revocare un provvedimento ritenuto pienamente legittimo.
Documentazione:
Centinaio 10 febbraio 2016
(documento in formato pdf, peso 324 Kb, data ultimo aggiornamento: 19 aprile 2016 )