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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-03934 del sen. Walter Tocci. Articolo 12, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (cd. “Art bonus”). Libera riproduzione dei beni culturali non a scopo di lucro.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-03934 nel quale il Senatore interrogante chiede, in primo luogo, se non si ritenga opportuno ritornare allo spirito originario del decreto-legge “Art bonus”, estendendo nuovamente la libera riproduzione alle fonti documentarie conservate in archivi e biblioteche, e in secondo luogo, quali iniziative si intenda adottare per rilanciare le biblioteche e gli archivi del nostro Paese. Le questioni sollevate nell’interrogazione coinvolgono varie esigenze, tutte meritevoli di considerazione: l’accesso libero alla riproduzione, il diritto d’autore, la conservazione e la tutela del bene culturale. Il Ministero, tramite i suoi uffici e soprattutto ad opera della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali e della Direzione generale Archivi, direttamente interessate alla problematica oggetto di interrogazione, è impegnato nell’approfondimento della materia, anche attraverso lo studio e la conoscenza delle esperienze di analoghe realtà straniere, e nella ricerca di soluzioni idonee. Tra dirigenti delle due direzioni generali e una rappresentanza del movimento “Fotografie libere per i beni culturali”, si è svolto, pure, un proficuo incontro allo scopo di acquisire una migliore conoscenza delle istanze sostenute da detto movimento ma anche di esporre le difficoltà e gli ostacoli che è necessario superare per giungere ad una piena liberalizzazione della riproduzione dei beni archivistici e librari, attualmente esclusi dalle previsioni dell’articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quale modificato del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ricordato dal Senatore interrogante. Una prima questione riguarda la tutela del diritto d’autore, nelle sue molteplici sfaccettature, tra cui quella del rispetto del termine dei 70 anni dalla morte dell’ultimo degli autori del testo da riprodurre e quella del riuso (compresa la ridigitalizzazione) del testo riprodotto. Sono casi in cui la richiesta di autorizzazione alla riproduzione appare necessaria, anche per seguire le successive pubblicazioni. Un’indagine condotta tra le biblioteche statali dipendenti dal Ministero ha evidenziato come le richieste più frequenti di riproduzione riguardino il materiale librario più recente, dal 1900 in poi. Con riferimento, quindi, alla tutela del diritto d’autore, è ipotizzabile una liberalizzazione della riproduzione dei materiali solo fino a tale data compresa, così come, per esempio, già avviene nelle biblioteche statali francesi. Sia per il materiale librario che per quello archivistico, occorre poi tener conto del problema della fragilità di alcuni supporti (è il caso dei documenti manoscritti e dei giornali); il che può costituire un ostacolo alla liberalizzazione della riproduzione, per il pericolo cui potrebbero incorrere beni librari e archivistici usati senza le dovute cure, da personale non specializzato. Un ulteriore impedimento alla liberalizzazione della riproduzione da parte degli utenti delle biblioteche e degli archivi consegue alla presenza di dati sensibili (si pensi, ad esempio, agli epistolari, spesso del ‘900), il cui trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa che riguarda tale particolare tipo di informazioni. Per il settore degli archivi di Stato, in aggiunta ai problemi sopra esposti (tutela del diritto d’autore, esigenze di tutela dei supporti scritti particolarmente fragili e a rischio, necessità di autorizzazione alla successiva pubblicazione, tutela dei dati sensibili) occorre considerare un’ulteriore questione. Attualmente, la riscossione dei canoni per la riproduzione dei documenti d’archivio genera un introito annuo complessivo di 500.000 euro, che costituisce una risorsa finanziaria assolutamente necessaria per la prosecuzione dell’attività ordinaria degli archivi di Stato e che, in caso di liberalizzazione della riproduzione, dovrebbe essere reintegrata con altre fonti. Le questioni di cui sopra non sono di facile e pronta soluzione e, comunque, sarà necessario che le proposte elaborate siano, poi, necessariamente tradotte in modifiche alla normativa primaria vigente, da sottoporre alla valutazione del Parlamento. In tale prospettiva, il Ministero ha allo studio una proposta di modifica all’articolo 108 del Codice, quale modificato del ricordato decreto-legge 83, volta a introdurre specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di riproduzione dei beni culturali, ulteriori rispetto a quelle già previste. La proposta è coerente con le esigenze derivanti dall’evolvere delle nuove tecnologie, che permettono modalità di riproduzione, effettuate direttamente dai privati, che non comportano potenziali interferenze con le esigenze di tutela e non determinano costi aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni. In effetti, l’imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma) e, dall’altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero. La misura sembra opportuna anche al fine di riallineare la disciplina della riproduzione dei beni archivistici e librari rispetto a quella più generale di beni culturali, come del resto rilevato dal Senatore interrogante. La liberalizzazione introdotta d’urgenza con il decreto-legge n. 83 del 2014 ha infatti riguardato solo i secondi, ma l’attuazione delle misure previste nel citato decreto-legge ha, alla prova dei fatti, evidenziato la necessità di includere anche il patrimonio archivistico e librario. Al riguardo, infatti, sono sorti diversi movimenti della società civile e accademici – doverosamente ascoltati, come detto, dall’Amministrazione – che hanno evidenziato il ritardo dell’Italia rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei. Pertanto, con la modifica in corso di studio, si intende garantire la libera riproduzione di beni culturali, anche bibliografici ed archivistici – purché non sottoposti alle restrizioni di cui al Capo III del Titolo II della Parte seconda del Codice dei beni culturali – anche nel caso in cui sia effettuata da soggetti privati, purché non ricorrano finalità di lucro. Si intende pertanto operare una distinzione tra i soggetti onerati e non onerati dal canone dovuto per la riproduzione di beni culturali, fondata sui fini – lucrativi o non lucrativi – cui è diretta l’attività svolta. Coerentemente, andrebbe modificato anche il comma 3-bis dell’articolo 108 del Codice dei beni culturali, introducendo la completa liberalizzazione – con esonero anche dall’obbligo di autorizzazione – di una serie di attività, riguardanti anche i beni bibliografici ed archivistici, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi), nonché la divulgazione dell’immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario della attività divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale. L’immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all’uso dell’immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l’immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non dissimilmente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell’immagine di un bene culturale pubblicata – ad esempio – su una guida turistica o su un catalogo d’arte. In ordine, poi, all’ultimo quesito del Senatore interrogante, circa il rilancio delle biblioteche e degli archivi, si assicura che il tema, dopo la riforma del Ministero e l’intervento sul sistema museale italiano, rappresenta la nuova priorità del Ministro e del Ministero che si stanno ora impegnando, anche con il qualificato apporto del Consiglio superiore e dei Comitati tecnico-scientifici, nella predisposizione delle iniziative necessarie, che potrebbero comprendere anche un apposito disegno di legge per rafforzare e sostenere le biblioteche e gli archivi statali. Anche le disposizioni del disegno di legge di stabilità 2016 presentato al Senato – con la previsione all’articolo 22, comma 2, di un incremento di 30 milioni per gli archivi e le biblioteche, così da invertire finalmente un pluriennale calo di risorse – confermano la serietà di tale impegno.
Documentazione:
Tocci 10 dicembre 2015
(documento in formato pdf, peso 210 Kb, data ultimo aggiornamento: 01 febbraio 2016 )