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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-01685 della dep. Michela Vittoria Brambilla. Contributi al settore circense e violazioni in materia di protezione degli animali.
Testo del comunicato
Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 4-01685, con la quale l’Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'assegnazione, per l’anno 2013, di contributi per le attività circensi svolte da soggetti, a suo dire, colpiti da condanne definitive o di cui sono note violazioni di disposizioni normative statali e comunitarie in materia di protezione degli animali, si comunica quanto segue. Il D.M. 20 novembre 2007, così come modificato dal D.M. 3 agosto 2010, disciplina i criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e sulla base della Legge n. 337 del 1968. In particolare, l’art. 9 (“Attività circense in Italia”) prevede la concessione di contributi agli esercenti circensi per “attività nella quale un’impresa, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati…”. Per l’ammissione ai contributi, il D.M. 20 novembre 2007 e s.m.i. prevede il rispetto di un insieme di prerequisiti e di condizioni di professionalità e di regolarità amministrativa e contributiva d’ordine soggettivo e oggettivo. In particolare, per accedere a tutte le tipologie di contributi del settore circense l’art. 4 (“Presentazione della domanda”), comma 1, lettera f) stabilisce il requisito soggettivo di “non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, e non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione degli animali”. Tale requisito è attestato tramite dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Infine, l’articolo 6, comma 6, del citato D.M. stabilisce che l’Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all’attività sovvenzionata, (…) e condizionando, ove opportuno, l’erogazione dell’intero contributo o di parte dello stesso, all’esito della verifica. L’art. 7 del D.M., che disciplina la decadenza dal contributo, stabilisce, poi, che “la decadenza è disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione europea in materia di protezione degli animali.” Periodicamente la competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo procede a verificare, in fase istruttoria o nella fase di controllo successiva alla assegnazione, il possesso del requisito previsto dal citato art. 4, comma 1, lettera f, inoltrando richiesta diretta alla Procura della Repubblica dei certificati del casellario giudiziale e dei certificati di carichi pendenti, presso i tribunali dei luoghi di residenza degli esercenti stessi. Oltre alle verifiche su base periodica, l’Amministrazione raccoglie informazioni tramite notizie stampa, e segnalazioni da parte di Comuni o di Associazioni animaliste, che evidenzino casi di potenziale o sospetto reato per maltrattamento di animali. Si sottolinea che tali attività vengono svolte ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, consentendo, quindi, anche di denunciare l’impresa in caso di dichiarazione falsa. Alla luce dei risultati documentali acquisiti, la citata Direzione generale, in caso di condanna definitiva, respinge l’istanza o ne revoca gli effetti qualora sia stata già assegnata. Si fa presente, comunque, che l’inammissibilità o la revoca è possibile solo in casi di condanna definitiva e che, invece, giudizi ancora pendenti non portano necessariamente di per sé a tali conseguenze. L’Amministrazione è tenuta, infatti, in assenza di una sentenza definitiva, a presentare comunque la domanda alla Commissione, corredandola, ovviamente, delle informazioni ottenute in merito alle procedure giurisdizionali in corso, o a sospendere, in caso di assegnazione già avvenuta, l’erogazione stessa in attesa della conclusione dell’iter processuale, mantenendo comunque la cifra in bilancio fino a quando la sentenza non passi in giudicato. Negli anni passati sono state respinte diverse domande di contributo o revocate assegnazioni, in fase di controllo antecedente alle erogazioni, nei casi in cui i soggetti proponenti erano risultati condannati definitivamente per i reati sopra citati. D’altra parte, si precisa come alcuni soggetti, tra i quali alcuni di quelli indicati nell’interrogazione in oggetto, abbiano richiesto ed ottenuto, nel corso del tempo, sentenza di riabilitazione e quindi siano a pieno titolo legittimati a procedere a nuove istanze per l’ammissione ai contributi pubblici previsti dalla normativa vigente. Così chiarite le modalità generali con cui si esplica il controllo da parte dell’Amministrazione, si ribadisce che tali verifiche sono disposte con continuità e che, anche al fine di rendere il flusso informativo più fluido e veloce, saranno attivati i nuovi canali di informazione telematica con accesso diretto agli uffici competenti del casellario giudiziale. Per quanto riguarda, invece, le assegnazioni disposte con Decreto Direttoriale dell’11 luglio 2013, si rimanda alla illustrazione analitica dei controlli effettuati e dei motivi per i quali, alla luce degli stessi, attualmente non ricorrono condizioni di revoca ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Naturalmente, qualora ulteriori verifiche, disposte prima delle erogazioni, evidenziassero condizioni ostative non emerse in fase istruttoria, o sospensive della erogazione stessa, l’Amministrazione provvederà ad operare di conseguenza, sulla base della normativa esistente. Da quanto sopra esposto, si evince che il controllo attiene alla ordinaria e consueta attività istruttoria e procedurale dell’Amministrazione, che lo esercita nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze, attivando ogni canale informativo messo a disposizione dalla circolazione delle informazioni tra Amministrazioni diverse quali: Tribunali, casellario giudiziale Camere di commercio, Guardia di Finanza, Agenzie delle Entrate, ecc. Anche le assegnazioni menzionate nell’interrogazione si sono avvalse, nella fase istruttoria, di questo tipo di controlli e proseguiranno nella fase successiva precedente all’erogazione e di verifica dei consuntivi. Si precisa, inoltre, che la predetta normativa non prevede la possibilità di utilizzare somme ottenute da finanziamenti revocati per la costituzione di un Fondo per la custodia degli animali sequestrati o confiscati, giacché tali risorse costituiscono economie di bilancio di cui l’Amministrazione non dispone direttamente. Si rappresenta, infine, come questa Amministrazione segua con attenzione il dibattito in corso sulla stampa dedicato alla questione dell’utilizzo di animali nelle attività circensi e la sensibilità crescente da parte dell’opinione pubblica nei confronti dei diritti degli animali. Sull’argomento sono state promosse riunioni ed incontri congiunti con l’Ente Nazionale Circhi ed i rappresentanti delle associazioni a difesa degli animali per alimentare un sereno confronto su una questione di forte attualità. Tale ordine del giorno è stato affiancato dall’approvazione di un emendamento che ha introdotto, all’articolo 9, il comma 1-bis secondo cui il decreto ministeriale di concessione dei contributi ai circhi “può destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo nell’ambito delle risorse ad essi assegnati”. Al riguardo, il recente ordine del giorno n. G9.205 al DDL n.1014, approvato in Senato insieme all’emendamento all’art. 9, comma 1, del decreto “Valore Cultura”, segna un importante tappa nel percorso di responsabilizzazione che le Istituzioni Politiche hanno voluto delineare per il settore, coniugando il riconoscimento della funzione sociale ed artistica dell’attività circense con il rispetto degli animali “impegnando il Governo a prevedere nei prossimi provvedimenti una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell’esercizio finanziario 2018 anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle attività circensi con animali all’estero, all’Accademia del circo e a Festival circensi”. Tale ordine del giorno è stato affiancato dall’approvazione di un emendamento che ha introdotto, all’articolo 9, il comma 1-bis secondo cui il decreto ministeriale di concessione dei contributi ai circhi “può destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo nell’ambito delle risorse ad essi assegnati”.
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:21 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:29:21