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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-07702 del dep. Pierpaolo Vargiu. Cagliari, spiaggia del Poetto. Ex ospedale Marino.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-07702, con il quale l’Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare questa Amministrazione per dirimere l'attuale difficile situazione relativa allo stabile ubicato nello spazio prospiciente l’idrovora delle Saline e per liberare la struttura dai vincoli che rendono di fatto impossibile qualsiasi destinazione d'uso della stessa, impedendo di superare la situazione di totale incertezza sul destino dell'ex ospedale Marino di Cagliari. Al riguardo, la competente Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Cagliari e Oristano ha riferito quanto segue. L'Ospedale Marino di Cagliari, già noto come Colonia marina Dux, progettato dall'architetto cagliaritano Ubaldo Badas ed edificato intorno al 1937 — 1947, era già sottoposto ope legis alle misure di protezione previste dall'art. 10, commi 1 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ben prima, quindi, che intervenisse il decreto del Direttore Regionale della Sardegna n. 85 del 19 settembre 2007, con il quale il bene è stato sottoposto alla verifica dell'interesse culturale, con esito favorevole, secondo il procedimento previsto dall'art. 12 del Codice, su istanza del proprietario (Agenzia del Demanio 11.7.2007) e del gestore (Regione Autonoma della Sardegna, 9.3.2009). Per quanto riguarda l'attività istituzionale della citata Soprintendenza in merito al progetto di recupero e valorizzazione dell'edificio, essa è stata condotta nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione con le Amministrazioni e con i privati e può essere così di seguito riassunta. Posto che il compendio è sottoposto a plurime misure di protezione di cui alla Parte II e III del Codice citato e del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna e si trova in un'area paesaggistica sensibilissima, la Soprintendenza ha partecipato al sopracitato procedimento di verifica dell'interesse culturale proponendo alla competente Direzione Regionale l'adozione del provvedimento di riconoscimento delle qualità culturali del bene. Nell'ambito del procedimento di affidamento della struttura in concessione amministrativa cinquantennale con finalità turistiche non residenziali, indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna con bando di gara del 21 luglio 2006, la citata Soprintendenza ha partecipato alle relative Conferenze di servizi al fine di valutare la compatibilità degli interventi proposti dalla ditta aggiudicataria con le misure di tutela previste dalle Parti II e III del Codice, esprimendo parere favorevole con alcune prescrizioni alle opere prospettate. In particolare, con verbale della Conferenza di servizi del 9 ottobre 2008, la Soprintendenza ha autorizzato la traslazione, per esigenze funzionali, del solaio del piano terra; lo stesso ufficio ha, inoltre, approvato alcune demolizioni ed il posizionamento della piscina sulla copertura dell'edificio. Nella Conferenza di servizi del 25 novembre 2008, la medesima Soprintendenza ha approvato il complessivo progetto di recupero, anche se permanevano da sanare alcune incertezze di natura urbanistica, peraltro non di competenza della scrivente Amministrazione. In data 10 dicembre 2008, la Regione Autonoma Sardegna ha comunicato che la ditta aggiudicataria, ATI San Maurizio Srl, SA&GO di Porcedda Sas, aveva rinunciato all'intervento, con conseguente subentro, per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato, della ditta Prosperius, seconda classificata nell'anzidetto procedimento di gara. Ciò ha comportato un nuovo progetto da valutare e un nuovo cambio di destinazione d'uso dell'immobile rispetto a quanto precedentemente approvato e dunque l'iter procedurale è dovuto ripartire da zero. Nella Conferenza di servizi del 31 agosto 2010 la citata Soprintendenza ha espresso parere favorevole al progetto preliminare della ditta Prosperius, chiedendo alcuni correttivi da recepire nella progettazione definitiva delle opere. Sono rimaste irrisolte, in tale sede, alcune questioni di natura urbanistica derivanti dal cambio di destinazione d'uso (ora ricettivo alberghiero) richiesto dalla Ditta, di competenza peraltro dell'amministrazione comunale. Nella successiva Conferenza di servizi del 14 dicembre 2010, la Soprintendenza comunicava l'autorizzazione del complessivo intervento di recupero ai sensi dell'art. 21, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che veniva poi formalizzata con nota n. 18946 del 13 dicembre 2010. Il rilascio del parere paesaggistico richiesto ai sensi dell'art. 146 del Codice veniva, però, subordinato alla valutazione istruttoria di competenza della Regione Autonoma Sardegna, non ancora pervenuta. Il Comune di Cagliari, con Delibera n. 73 del 20.12.2011, ha approvato la variante al PUC, con eliminazione della Zona H, circostante l'immobile vincolato. In data 4 ottobre 2013 la Regione Autonoma Sardegna ha inoltrato la scheda tecnico illustrativa dell'intervento, redatta ai sensi dell'art. 146, c.7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con proposta di parere favorevole. In data 22 novembre 2013, con nota n. 18023, la citata Soprintendenza, rispettando i termini procedimentali, ha espresso parere paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 146 del Codice. Successivamente, con nota prot. 1952 del 19 dicembre 2013, la medesima Soprintendenza ha ribadito il proprio assenso alle opere proposte, ai sensi della Parte II e III del Codice. Nel mese di dicembre 2014, nell'ambito di una conferenza stampa, la Regione Autonoma Sardegna ha annunciato l'annullamento del complessivo procedimento di gara in parola, a causa di gravi irregolarità nella gestione del medesimo procedimento. Premesso quanto sopra, risulta dalla documentazione agli atti che le attività istituzionali poste in essere dalla Soprintendenza siano state gestite nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la materia, in esecuzione degli adempimenti di legge relativi alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché delle regole generali sul procedimento amministrativo. Per quanto riguarda i procedimenti di competenza, la Soprintendenza, come detto, risulta aver sempre rispettato i termini procedimentali, mentre rallentamenti e criticità vanno probabilmente ricercati in altre sedi. Viene segnalato, ad esempio, che nell’indizione della gara per la concessione dell'immobile è stato completamente omesso nel bando che la struttura demaniale in questione fosse tutelata ope legis ai sensi dell'art. 10, c. I e c. 5, del Codice. Inoltre l'istruttoria paesaggistica conseguente all’istanza della Ditta Prosperius, è stata trasmessa alla Soprintendenza con oltre tre anni di ritardo rispetto ai termini previsti ai sensi dell'art. 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per quanto attiene all'affermazione dell'Onorevole interrogante in ordine alla presenza di "vincoli che rendono di fatto impossibile qualsiasi destinazione d'uso della stessa e che impediscono di superare la situazione di totale incertezza sul destino dell'ex ospedale Marino di Cagliari, funzionale allo sviluppo turistico ed economico della città di Cagliari e dell'intera Sardegna", va rilevato che la presenza delle anzidette misure di protezione non solo hanno comunque consentito che gli interventi edili proposti, sia dalla Ditta SA&GO sia dalla Ditta Prosperius, fossero entrambi autorizzati dalla competente Soprintendenza, ma anche che le stesse proposte progettuali fossero ricondotte verso una maggiore coerenza con le indubbie qualità culturali del bene oggetto della interrogazione parlamentare cui si risponde, perseguendo, quindi, uno degli obiettivi posti dal legislatore del Codice, vale a dire la valorizzazione economica del patrimonio culturale compatibile con la conservazione dei caratteri qualitativi dello stesso patrimonio oggetto di tutela. Appare utile, quindi, rimarcare che, nel caso concreto, così come in tanti altri, la presenza delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e la gestione dei relativi procedimenti amministrativi non si pongono in conflitto con la soddisfazione di obiettivi di valorizzazione economica, ma anzi li rafforzano, garantendo che gli interventi di trasformazione del suddetto patrimonio siano attuati contestualmente alla protezione dei suoi valori culturali, condizione quest'ultima certamente indispensabile per sostenere ed incrementare lo sviluppo dell'attrazione turistica del territorio oggetto di protezione. In conclusione, la circostanza che il procedimento di affidamento a privati in concessione cinquantennale dell'immobile demaniale denominato Ospedale Marino di Cagliari non sia stato concluso non può essere addebitato a questa Amministrazione, né tantomeno alle misure di protezione del sito definite con il succitato decreto del Direttore Regionale della Sardegna n. 85 del 19 settembre 2007.
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:21 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:29:21