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SILENZIO – ASSENSO: LA RISPOSTA DEL MINISTRO BUTTIGLIONE ALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA
Testo del comunicato
In merito alle osservazioni formulate dall'On. Grignaffini sulla norma che ha introdotto il silenzio-assenso in tema di verifica dell'interesse culturale dei beni di proprietà pubblica, mi preme sottolineare che nessuno dei paventati effetti sconvolgenti per la tutela nel nostro Paese si è realizzato. Nell'arco temporale nel quale detto principio ha operato, l'Amministrazione, fissate d'intesa con l'Agenzia del demanio i criteri e le modalità di redazione e trasmissione delle schede relative agli immobili da dimettere, è sempre riuscita a chiudere nei termini previsti le verifiche richieste, evidenziando così che, pur tra mille difficoltà, essa è ancora in grado di fare fronte ad evenienze anche straordinarie con dignitosa professionalità ed efficienza.
I buoni risultati così ottenuti hanno determinato una ulteriore conseguenza: con il recente decreto del febbraio 2005, il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e l'Agenzia del demanio si sono dati reciprocamente atto della cessazione dei periodo di “prima applicazione” della norna sul silenzio-assenso e, nel riconfermare criteri e modalità precedentemente stabiliti per lo svolgimento delle verifiche, hanno statuito che d'ora innanzi avverso l'eventuale silenzio serbato dal Ministero nei confronti delle istanze di verifica dell'interesse culturale, lo strumento cui gli enti interessati potranno affidarsi sarà il ricorso al T.A.R. perché ordini all'Amministrazione di provvedere sulla richiesta, ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971.
Voglio anche rammentare, sullo stesso argomento, il successo contro il tentativo di reintrodurre il meccanismo del silenzio-assenso in materia di beni culturali e paesaggistici. Mi riferisco ad alcuni emendamenti approvati dal Senato in sede di esame della legge di conversione del cosiddetto "decreto legge sulla competitività" (d.l. n. 35 del 14 marzo 2005), volti a consentire al commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali strategici di procedere senz'altro alla realizzazione delle opere decorsi 60 giorni dalla richiesta di parere alle amministrazioni competenti circa la compatibilità culturale e paesaggistica degli interventi medesimi.
Questi emendamenti sono stati eliminati dal testo successivamente licenziato dalla Camera e divenuto, dopo il necessario, ulteriore passaggio al Senato, Legge 14 maggio 2005, n. 80.
Il silenzio-assenso per i beni culturali, dunque, non esiste più.