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Risposta scritta pubblicata Venerdì 10 settembre 2021 nell'allegato B della seduta n. 562 4-09002 presentata da OCCHIONERO Giuseppina
Testo del comunicato
Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame con il quale l'interrogante ha chiesto notizie riguardo all'apertura di un supermercato nell'area adiacente al Castello Svevo di Barletta.
Sulla base degli elementi acquisiti per il tramite della competente soprintendenza, si rappresenta quanto segue.
L'area in questione interessata dall'intervento di recupero di edifici industriali, è sottoposta a tutela sia ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, con provvedimento di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45, sia ai sensi della parte terza del Codice, con dichiarazione di area di notevole interesse pubblico ex articolo 136 del citato Codice.
Gli immobili in questione sono stati oggetto di procedimento di condono edilizio, su istanza della proprietà, avviato ai sensi della legge n. 47 del 1985, «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali».
Il comune di Barletta con determina dirigenziale n. 3 del 22 aprile 2004, ha emesso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47 del 1985; «visto il parere dell'esperto paesaggista incaricato... (“Trattasi di strutture di ampliamento di attività produttive per opere eseguite prima dell'85. Si esprime parere favorevole per i soli fini paesaggistici”)».
Successivamente il comune ha trasmesso alla soprintendenza la documentazione per il parere, cui risultava subordinata la sanatoria, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47 del 1985.
Con nota 7 maggio 2004, la soprintendenza ha richiesto atti integrativi al Comune, i quali sono stati trasmessi con nota del 12 aprile 2005.
La soprintendenza, con nota del 17 giugno 2005 ha, quindi, rilasciato il parere di competenza comunicando «che abuso edilizio era stato perpetrato dalla Ditta (...) limitatamente alle competenze di cui alla circolare ministeriale n. 4054/89», condividendo pertanto il provvedimento del sindaco del 22 aprile 2004, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 46 della legge n. 662 del 1996 e del decreto ministeriale del 26 settembre 1997, quando all'indennità risarcitoria prevista dalla legge n. 1497 del 1939.
Nel 2018 i proprietari degli immobili hanno richiesto il riesame della domanda di sanatoria presentata nel 1986, in merito alla destinazione d'uso, rilasciata con la suddetta sanatoria.
Il comune di Barletta ha rilasciato il permesso di costruzione in sanatoria n. 39 del 14 dicembre 2018 per «i lavori eseguiti al viale F. Cafiero n. 8, consistenti nella realizzazione delle seguenti opere: – Opificio produttivo, destinato ad attività commerciale... – vani tecnici...».
Agli atti della soprintendenza, tuttavia, non risulta alcuna richiesta in merito a quest'ultima istanza di sanatoria: pertanto non è mai stato rilasciato alcun parere di competenza.
Con istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice, trasmessa il 13 agosto 2019, l'amministrazione comunale di Barletta ha chiesto alla soprintendenza il parere di competenza in merito all'intervento in questione.
Con nota del 22 agosto 2019, dopo aver verificato che sull'area insisteva un vincolo indiretto, la soprintendenza ha comunicato all'amministrazione e all'impresa, che l'intervento avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della parte II del Codice.
In data 17 settembre 2019, l'impresa ha inoltrato l'istanza di autorizzazione.
Il progetto prevedeva un intervento di riqualificazione generale dell'area sia ambientale sia paesaggistico, eliminando la recinzione in muratura che occludeva la visuale del fossato del Castello e delle mura cinquecentesche, nuovi interventi di bonifica del verde, ripermeabilizzazione delle superfici esterne e rifunzionalizzazione dei volumi esistenti con relativo alleggerimento degli stessi (eliminando volumi che a livello pianimetrico costituivano superfetazioni).
La rifunzionalizzazione si concretizzava nella demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio esistente nel rispetto della sua volumetria, sagoma, area di sedime e destinazione d'uso, finalizzata a non alterare le visuali e le prospettive già consolidate.
Tale istanza è stata oggetto di un preavviso di diniego da parte della soprintendenza (in data 9 gennaio 2020), poiché la proposta progettuale prevedeva tipologie materiche e cromie incompatibili con i caratteri tipologici e morfologici tutelati del contesto storico e architettonico in cui si andava a inserire l'immobile.
A riscontro del preavviso di diniego, l'impresa ha presentato, il 16 gennaio 2020, una nuova proposta progettuale che prevedeva materiali e scelte architettoniche che si armonizzavano con il contesto tutelato.
Pertanto l'intervento si inseriva coerentemente con il contesto storico, architettonico e paesaggistico, migliorando e valorizzando i coni visuali del complesso castellano e quindi senza lesione del vincolo indiretto dell'area di rispetto del bene culturale.
Con nota del 27 gennaio 2020, la soprintendenza ha rilasciato autorizzazione ai sensi del Codice, subordinata a una serie di prescrizioni a scopo migliorativo in relazione alla componente progettuale e imponendo l'assistenza archeologica continuativa, considerata la presenza nell'area, nota da letteratura, di strutture portuali presumibilmente riferibili a età romana.
Si evidenzia che dopo l'inizio dei lavori non sono emerse criticità di carattere archeologico ostative alla prosecuzione dell'intervento.
In data 22 gennaio 2021 è stata presentata un'istanza, ai sensi della parte II del Codice, per una variante progettuale, che riguardava una diversa distribuzione interna dell'immobile, nonché una diversa sistemazione delle aree esterne.
Con nota dell'8 marzo 2021 la soprintendenza ha rilasciato parere ai sensi dell'articolo 45 del Codice per tale variante progettuale, subordinata alle seguenti prescrizioni: «– La finitura del rivestimento in pietra di frani così come la colorazione e la finitura degli infissi delle vetrate dovranno essere concordate preventivamente con la Scrivente su presentazione di campionature; – Il tipo di illuminazione del piazzale esterno dovrà essere concordato con la Scrivente in corso d'opera.».
Per queste ragioni i provvedimenti autorizzatori sono stati rilasciati dalla Soprintendenza nel pieno rispetto delle norme di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di quanto previsto dal vincolo indiretto insistente sull'area, che non comporta prescrizioni di inedificabilità e va demandato all'organo competente la valutazione tecnica di compatibilità degli interventi proposti.
La Sottosegretaria di Stato per la cultura: Lucia Borgonzoni.