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Risposta scritta all'interrogazione parlamentare n. 4-00064 del dep. Ermete Realacci. Realizzazione parcheggio a Via Giulia a Roma.
Testo del comunicato
In riferimento all’interrogazione parlamentare n. 4-00064, con la quale l’Onorevole interrogante, richiamata l’eccezionale rilevanza storica e artistica di via Giulia in Roma e ricordate le notizie di stampa circa la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e di nuovi edifici, chiede di conoscere se il progetto presentato dall’impresa CAM s.r.l. sia compatibile con i criteri di tutela previsti dal Codice dei beni culturali, si rappresenta quanto segue. L’area di via Giulia - largo Perosi -via Bravaria è stata destinata con ordinanza del Sindaco n. 96 del 12 febbraio 2008 alla realizzazione di un parcheggio interrato (P.U.P. n. 138/1991 ai sensi della legge n. 122/1989). La vicenda in argomento aveva avuto inizio nel gennaio 2007 con la presentazione da parte della Società CAM. s.r.l. del progetto per la realizzazione del parcheggio interrato nella zona suddetta - Intervento B1.1¬01 del Piano Parcheggi O.P.C.M. n. 3543/2006 del Comune di Roma (Roma Capitale). Il progetto iniziale di parcheggio prevedeva tre piani interrati per la realizzazione di 336 box auto pertinenziali e 30 a rotazione in largo Perosi e 39 in via Bravaria. Iniziati gli scavi archeologici richiesti dalla Soprintendenza dei beni archeologici di Roma, venivano alla luce importantissimi reperti. Veniva individuato infatti un quartiere composto essenzialmente da due complessi, dei quali uno, di impianto monumentale con imponenti costruzioni con archi di travertino tamponati in opera reticolata, identificato come uno degli stabula, le scuderie delle factiones degli aurighi che correvano nel Circo Massimo. Verso il fiume, lo scavo individuava una strada lastricata su cui si affaccia un complesso termale (un balneum) connesso ad ambienti con pavimenti a mosaico in bianco e nero. La Soprintendenza archeologica speciale per i beni archeologici di Roma, con nota dell’aprile 2013, ha comunicato al riguardo che “nel corso del 2009 fu avviata un’indagine archeologica, richiesta dalla Soprintendenza stessa. L’intervento riguardava un’area di due isolati demoliti negli anni ‘30 del secolo scorso e da allora rimasta inedificata, vale a dire largo Perosi, tra il lungotevere dei Tebaldi e via Giulia. Lo scavo in estensione fu deciso dopo i risultati insufficienti derivanti da carotaggi e indagini non invasive. La procedura seguita è stata quella dell’archeologia preventiva prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 28) e dal Codice dei contratti pubblici (artt. 95 e 96), poiché l’opera era di interesse pubblico e vi era l’onere delle indagini a carico del concessionario.” La nota prosegue precisando che, “a seguito ai primi ritrovamenti di strutture antiche in alcune porzioni dell’area, la Soprintendenza aveva, fin dal 2011, formalmente subordinato la fattibilità del progetto alla conservazione e valorizzazione dei contesti antichi fino a quel momento rinvenuti. In seguito, il concessionario aveva richiesto l’autorizzazione per le opere di sicurezza lungo i margini dell’area, indispensabili per il proseguimento delle indagini preventive. Queste sono state autorizzate, ottenuto il parere favorevole dell’allora Direzione generale per le antichità, per quanto di specifica competenza e nella sola ottica del proseguimento degli scavi. La porzione soggetta a indagine di verifica archeologica corrispondeva a circa 1/3 di tutta l’area inizialmente prevista dal P.U.P., essendo già esclusi dalla realizzazione dell’opera nel sottosuolo i rimanenti 2/3 per i ritrovamenti archeologici di importante interesse. Il progetto preliminare aveva accolto le istanze avanzate per una corretta conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico ritrovato, attribuendo allo stesso particolare valore culturale con la proposta di realizzare un’area archeologica musealizzata, aperta al pubblico, con ingresso da via Giulia e con apertura di vedute dei resti dal piano stradale e dal piano terreno. Pertanto, considerando che il concessionario aveva dichiarato la disponibilità ad assumersi l’onere economico di tale iniziativa, la Soprintendenza competente aveva ritenuto che sussistessero le condizioni per l’espressione di un parere preliminare favorevole per quanto attiene agli aspetti di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, subordinando, però, lo stesso parere ad ulteriori atti autorizzativi in fase definitiva ed esecutiva, con particolare riferimento agli aspetti dimensionali e distributivi delle opere previste nel sottosuolo, che avrebbero dovuto trovare una soddisfacente integrazione con le strutture archeologiche rinvenute e la loro migliore sistemazione per la fruizione pubblica. I soggetti competenti dovevano scegliere il progetto e valutarne l’impatto, con riguardo all’interferenza delle fondazioni dei volumi che erano previsti fuori terra con i resti archeologici conservati nel sottosuolo. La Soprintendenza competente (come è prassi consolidata nei cantieri di archeologia urbana) avrebbe dovuto fornire specifiche direttive in tal senso già in fase progettuale, non appena terminate le indagini e tracciare un quadro generale del contesto archeologico anche dal punto di vista delle sue migliori valorizzazione e fruizione, al fine di raggiungere una positiva integrazione tra le linee del progetto di musealizzazione e quelle dell’eventuale piano di recupero. Con riferimento alle previsioni contenute nel progetto preliminare al piano di recupero, per la futura gestione della struttura museale, la Soprintendenza archeologica ha da sempre precisato formalmente che i beni archeologici rinvenuti sono di proprietà dello Stato (ai sensi del Decreto legislativo n. 42 del 2004), mentre per quanto attiene alla richiesta di imposizione di un decreto di vincolo di importante interesse archeologico, l’istruttoria sarebbe stata completata non appena esaurite le indagini. Infine, le prospettate modalità della gestione in concessione erano state - in linea generale - valutate positivamente, ma sarebbero state oggetto di approfondimento fino alla concorde definizione di una convenzione ai sensi del citato Decreto legislativo”. La Soprintendenza archeologica specificava inoltre “di aver provveduto ad avviare il procedimento di vincolo ex D.Lgs. 42/2004 nei confronti di Roma Capitale, ente proprietario delle particelle catastali nelle quali ricadono i complessi archeologici pertinenti allo Stabulum (le cosiddette Stalle augustee) e annesso quartiere occidentale, a selciati stradali e a un complesso termale. Tali resti sono stati protetti e ricoperti provvisoriamente per garantirne la conservazione in attesa delle decisioni che potranno essere assunte in merito alle modalità della loro fruizione. Per la restante area, già precedentemente interessata da estesi sbancamenti e manomissioni, nella quale restavano manufatti antichi isolati e incompleti, seguendo le disposizioni dell'art. 96 del Codice dei lavori pubblici, si sono inoltre applicate le previsioni del comma 2.a) ("contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela") e b) ("contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento”). In particolare per un frammento di selciato stradale parzialmente individuato presso il margine dello scavo è stato inoltre prescritto che sia mantenuto nella sua esatta collocazione topografica, ma solo traslato più in superficie; inoltre un cippo iscritto, rinvenuto in sua prossimità, dovrà essere collocato nel Museo Nazionale Romano al fine di assicurarne la conservazione e sostituito da una copia che potrà essere vista, insieme con il tratto di strada traslata in superficie, dal vicolo delle Prigioni. La Soprintendenza ha rappresentato al Municipio Roma I Centro, incaricato di promuovere e dirigere il processo di progettazione partecipata finalizzato alla definizione della sistemazione della superficie dell'area interessata, la necessità che in tale processo siano considerati gli aspetti inerenti la conservazione e la fruizione del patrimonio archeologico, tutelato in sito, in rapporto con il soprasuolo (accessibilità ad una futura area archeologica sotterranea)”. A latere e con procedura distinta, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale nel luglio 2012 faceva pervenire, sia alla Soprintendenza archeologica di Roma che a quella dei beni architettonici e paesaggistici del Ministero, un financial project presentato dalla CAM s.r.l. e denominato “Finanza di progetto per la concessione del piano di recupero in Roma, Via Giulia – Largo Perosi, Via Bavaria”, con il quale sinteticamente, non essendo più sostenibile l'onere finanziario della costruzione del parcheggio interrato e della valorizzazione della soprastante area archeologica, si proponeva, al di sopra di tali strutture, anche la costruzione di cinque edifici con uso misto abitativo e ricettivo, sistemazione di superficie, albergo a 5 stelle, 28 appartamenti, quattro piani di parcheggio dei quali l’ultimo fuori terra, nella porzione nord est dell’area, un piano di parcheggio sopra l’area archeologica, per un totale di 348 posti auto. Al di sotto di questi sarebbe stata musealizzata l'area archeologica scoperta e, al di sotto di quest'ultima, sarebbe stato comunque realizzato il parcheggio interrato in argomento. Tale progetto fu esaminato da entrambe le Soprintendenze destinatarie. La Soprintendenza archeologica espresse il proprio parere in merito rimandando le valutazioni del progetto a fine indagine degli scavi. Tale progetto fu autorizzato in via definitiva dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio nell’ottobre 2012, condizionandolo ad una “soddisfacente integrazione con le strutture archeologiche rinvenute e la loro migliore sistemazione pubblica”. Con nota del maggio 2013, il Comune di Roma informava la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio di aver sospeso, per ragioni afferenti alla disciplina urbanistica applicabile al caso di specie, l’iter di approvazione della proposta suddetta presentata dalla CAM s.r.l. In esito alle indagini archeologiche effettuate dalla Soprintendenza beni archeologici di Roma, concluse nel novembre 2013, e comunicate al Comune di Roma nel febbraio 2014, si era resa necessaria una variante al progetto iniziale, variante successivamente depositata nell’aprile 2014 (con una integrazione nel maggio 2014) dalla Società CAM. s.r.l. al Comune di Roma – Dipartimento mobilità e trasporti. In particolare, la variante prevedeva un ridimensionamento dei posti auto (diventati 293 stalli distribuiti su 4 piani, di cui il superiore solo parzialmente interrato; di questi 293 stalli 30 sono a rotazione e 263 sono pertinenziali). Il progetto variato è stato successivamente sottoposto all’esame della Conferenza di Servizi il 15 maggio 2014, nell’ambito della quale sono stati acquisiti i pareri di tutti gli uffici convocati. In quell’occasione il Ministero – Direzione Regionale per il Lazio, con nota del 15 maggio 2104, ha espresso parere favorevole alla modifica del progetto, condizionandolo al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza speciale per il beni archeologici di Roma (parere di maggio 2014: “sono state proseguite e concluse le attività di verifica della consistenza archeologica dell’area finalizzate alla realizzazione del solo Pup (Programma Urbano Parcheggi) 138 (B1.1-001). La Soprintendenza, per quanto di sua competenza, ha dettato le prescrizioni di salvaguardia archeologica all'Amministrazione comunale………esprimendo parere condizionato alla realizzazione di una parte limitata di parcheggio sotterraneo, procedendo alla proposta di interesse archeologico di un’area comprensiva dei complessi architettonici antichi ritrovati.”) e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma (parere di maggio 2014: “autorizzazione alla valorizzazione dello scavo archeologico ed alla sola realizzazione di un piazzale soprastante con bocche d'aria e di luce per i reperti archeologici. Per quanto riguarda il piazzale superiore di superficie, contrariamente a quanto proposto, tale ultima autorizzazione era stata condizionata alla realizzazione di un tappeto pavimentale “... uniforme ed omogeneo senza alcun disegno o differenziazioni di materiali -sampietrini, travertino, betonella, ecc”). Il progetto di variante parcheggio è stato approvato con Delibera della Giunta Capitolina n. 195 nella seduta del 3 luglio 2014. Nell’aprile 2015 il TAR con ordinanza cautelare ha rigettato l’istanza di sospensione del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Roma alla società CAM s.r.l.. Con nota del 16 luglio 2015 la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma ha comunicato di aver chiesto (nel febbraio 2015) al Comune di Roma Capitale di ricevere un progetto definitivo sia dello spazio sovrastante il parcheggio che della sistemazione delle aree limitrofe (compreso l’arredo finale consistente in aiuole, panchine, lampioni, ecc.) al fine di poter esprimere un parere di competenza, ribadendo che la sistemazione di queste aree non può prescindere da quella della struttura interrata, in quanto la previsione delle vie di ingresso e uscita carrabili e pedonabili, i volumi determinati dalla presenza di impianti tecnologici, nonché gli eventuali reperti archeologici meritevoli di essere valorizzati in sito, condizionano il disegno delle spazio in superficie. Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare pronunciata in data 29 luglio 2015, non ha sospeso l’esecuzione dei lavori; ha comunque “ritenuto opportuno approfondire nel merito – anche sul piano tecnico – la questione della sussistenza o meno di una rilevante differenza, quanto alla diversa quota di scavo, fra il progetto 2007-2010 e la variante del 2014, e quindi della necessità (o meno) di acquisizione di una nuova V.I.A. in relazione a quest’ultima”, e quindi ha sollecitato “il primo giudice ad una celere fissazione dell’udienza di merito, in quanto nel bilanciamento degli interessi in comparazione va accordata prevalenza – tenuto conto anche dello stato di avanzamento dei lavori – all’esigenza di evitare i rischi, anche per la pubblica e privata incolumità, che deriverebbero da un’interruzione dell’iter realizzativo dell’opera”. La suddetta Soprintendenza ha chiesto nuovamente alla Società CAM s.r.l (con nota del 26 agosto 2015) l’inoltro del nuovo progetto, invitando nel contempo la ditta, in via cautelativa e preventiva, a sospendere i lavori in argomento, ribadendo la sospensione del procedimento autorizzativo emesso nel maggio 2015 al progetto di massima sino alla pronuncia definitiva del TAR in merito alla questione. Infine, con nota del 4 settembre 2015, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma ha comunicato di essere ancora in attesa del progetto definitivo dello spazio soprastante il parcheggio interrato da parte della Società CAM s.r.l.. Si ritiene utile infine evidenziare che la Soprintendenza speciale per il Colosseo, Museo nazionale romano e area archeologica di Roma ha comunicato con nota dei primi di luglio 2015 che il procedimento di apposizione del vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 per i complessi architettonici ritrovati si è concluso con D.D.R. del 19.01.2015. Sono state eseguite, sotto il controllo della Soprintendenza, le opere di smontaggio controllato delle evidenze archeologiche presenti nell’area dove è prevista la realizzazione del parcheggio in variante, ed è in corso la progettazione della valorizzazione delle stesse.
Documentazione:
Realacci 23 settembre 2015
(documento in formato pdf, peso 410 Kb, data ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2015 )