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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-11716 del dep. Stefano Fassina. Roma. Programma urbanistico Grottaperfetta “I-60” - Fosso delle Tre Fontane.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-11716 con il quale l’Onorevole interrogante, premesso che la località Fosso delle Tre Fontane, in zona Grottaperfetta (Roma), ha una rilevanza storico-paesaggistica attestata da una serie di vincoli paesaggistici e che il programma urbanistico Grottaperfetta “160” con la sua volumetria edificatoria sta mettendo a repentaglio la stessa esistenza del Fosso delle Tre Fontane, degli antichi casali e dei resti archeologici presenti in quell'area, chiede se il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda valutare la sussistenza di presupposti per avviare iniziative volte a ribadire la persistenza del vincolo storico-paesaggistico relativo all’area e a garantirne il rispetto. A tal proposito si rappresenta quanto segue, con elementi acquisiti dalle sedi periferiche competenti per territorio. La Regione Lazio, con deliberazione n. 215/2014 (BUR n. 46 del 10.06.2014 Supplemento n. 1), a correzione della graficizzazione riportata sulla tav. B del PTPR, ha ridotto l'estensione (in senso lineare) del vincolo paesaggistico ex lege (art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/04) gravante sul fosso in questione, in quanto ritenuto eccedente il limite di pubblicità per come riportato nell'elenco delle acque pubbliche di cui alla G.U. n. 146 del 22.06.1910. L'area in cui ricade il tratto del fosso in questione è interessata dalla realizzazione di un vasto e intensivo intervento urbanistico-edilizio (Programma Urbanistico Grottaperfetta — A.T.O. I 60). Con nota del 16 aprile 2015, indirizzata al Segretariato regionale per il Lazio, la Soprintendenza paesaggistica competente per materia ha proposto l'emanazione di un provvedimento di conferma della rilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua in questione. Nella seduta del 14 luglio 2015, la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, sulla base di relazione prodotta dalla suddetta Soprintendenza, ha approvato all'unanimità l'avvio del procedimento finalizzato alla emanazione del provvedimento di cui al punto precedente. Successivamente, la Soprintendenza ha ritenuto opportuno di non procedere all'avvio del procedimento di emanazione del provvedimento di cui sopra nelle more delle verifiche disposte dal TAR del Lazio con Ordinanza 11066 del 2 settembre 2015 (sul ricorso n. 8179 del 2014 per l'annullamento del provvedimento municipale di immediata rimozione dei reintegri e riempimenti effettuati lungo il fronte di Via Ballarin per la realizzazione del programma urbanistico prima citato), nella quale il giudice amministrativo, ritenendo necessario acquisire "documentati elementi istruttori in ordine alla sussistenza o meno del fosso" nel tratto interessato dai provvedimenti oggetto di impugnativa, ha disposto l'accertamento in tal senso da parte del responsabile del Genio Militare o di un funzionario suo sottoposto. Di recente lo stesso TAR, con Ordinanza 372/2016 del 27 gennaio u.s., rinvenendo il sussistere del fumus boni iuris, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il tecnico designato dal Ministero della Difesa quale CTU, secondo le quali "nel tratto interessato dai provvedimenti la traccia del fosso non esiste". Tale recente perizia tecnica si inscrive peraltro in una lunga querelle che ha visto il susseguirsi di valutazioni e vari pronunciamenti da parte di più soggetti circa il sussistere o meno del fosso nel tratto in questione e circa le sue caratteristiche, non univoci e talora denotati da aspetti di non completa chiarezza o di piena coerenza argomentativa. Alla luce del pronunciamento del tecnico designato dal Ministero della Difesa, e stanti più in generale gli aspetti di complessità della questione cui si è appena fatto cenno, la Soprintendenza, con nota del 1 marzo 2016, ha richiesto al Segretariato Regionale del Ministero una rivalutazione congiunta della questione medesima, anche con riconvocazione della Commissione regionale. Per quanto di competenza della Soprintendenza archeologica, con nota del marzo 2016 essa ha comunicato che, premessa la condivisione in merito alle preoccupazioni inerenti al carico di traffico e all'inquinamento ambientale in una zona di particolare pregio naturalistico (considerazioni già rappresentate dalla Soprintendenza prima della conclusione del procedimento autorizzatorio del progetto edilizio), l'area in oggetto non era interessata all'epoca da vincoli archeologici e paesaggistici. A seguito dell'approvazione da parte del Comune di Roma del progetto edificatorio, la Soprintendenza archeologica, pur avendo subito fatto presente che l'entità degli edifici e la loro altezza apparivano eccessivi in relazione all'assetto generale della zona, aveva prescritto, per quanto di competenza, scavi archeologici preventivi sia alla zona di Via di Grotta Perfetta, che ricalca un tracciato antico, che all'area di Tor Marancia, per la quale si è riusciti a garantirne la salvaguardia, grazie all'apposizione del vincolo Legge 431/85, art. 1, lettera m). Tali scavi sono stati condotti su tutta l'area interessata dal progetto, con impegno economico da parte del Consorzio Grottaperfetta, con la costante assistenza della Soprintendenza e di archeologi, specialistici, rilevatori, che hanno seguito quotidianamente tutte le attività degli scavi stessi, documentando i ritrovamenti e realizzando una banca dati di elevato livello qualitativo. All'interno del comprensorio era stata prevista la realizzazione di un'area civica (per la pubblica fruizione) per la quale la suddetta Soprintendenza aveva già richiesto e ottenuto che venissero esposti i materiali ritrovati, le planimetrie e le ricostruzioni di tutta l'area archeologica. Si fa inoltre presente che nella zona interessata da tombe a fossa si è proceduto, secondo le corrette modalità della ricerca archeologica, allo scavo integrale delle stesse, al recupero del materiale, ove esistente, allo studio antropologico degli scheletri; dopo queste operazioni, essendo stato indagato, documentato e asportato quanto di interesse archeologico, l'area ha potuto essere considerata svincolata, non conservando più elementi di interesse. Per quanto riguarda le strutture archeologiche rinvenute (strada, villa rustica) la Soprintendenza ha prescritto che non vi fosse alcuna interferenza con gli edifici da realizzare; di tali strutture si è curato il restauro e la necessaria protezione tramite reinterro, che al momento era apparsa la soluzione di massima garanzia per la conservazione dei resti, a fronte di evidenti difficoltà del mantenimento a vista dei manufatti e della loro fruizione pubblica, per le notevoli differenze di quota rispetto al permesso di costruire. Pertanto, a prescindere dal progetto di edificazione, il compito della Soprintendenza archeologica è stato l'esecuzione di indagini archeologiche esaustive, la protezione e conservazione delle strutture rinvenute, al fine della tutela, salvaguardia e conservazione dei resti archeologici. Per quanto sopra esposto, la Soprintendenza, al fine di migliorare la conservazione di quanto rinvenuto, ha proposto a suo tempo la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) (c.d. vincolo diretto) del D.Lgs. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio), inoltrata all’allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, che, accolta la proposta della scrivente, ha dichiarato l'immissione dei reperti archeologici su citati fra i beni del Demanio Statale in data 4 ottobre 2013, visto il riconosciuto interesse culturale.
Documentazione:
Fassina 2 agosto 2016
(documento in formato pdf, peso 62 Kb, data ultimo aggiornamento: 05 settembre 2016 )