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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-08915 del dep. Aris Prodani. Decreto-legge 83/2014 convertito nella legge 106/2014 art. 1. Art bonus.
Testo del comunicato
Si riscontra l’interrogazione parlamentare n. 4-08915, nella quale, con riguardo al credito d’imposta riconosciuto alle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto Art bonus, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106), l’Interrogante fa riferimento alla questione, da alcuni sollevata, della incertezza del confine tra liberalità e prestazione, che potrebbe derivare in caso di comunicazione a terzi dell’intervento finanziario dell’impresa da parte di chi usufruisce dei fondi derivanti dalla donazione, in quanto ciò potrebbe rendere opinabile l’effettiva gratuità dell’elargizione (con possibile venir meno dei presupposti a base dell’incentivo fiscale). L’Interrogante segnala in particolare un articolo pubblicato dal quotidiano “II Sole 24 Ore”, il 23 marzo 2015, a firma di Gian Paolo Ranocchi, nel quale l'autore - commentando le disposizioni recate dall'articolo 1 del citato decreto legge n. 83 del 2014, con il quale è stato introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto Art bonus) — sostiene che sarebbe necessario meglio definire, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta medesimo, in quali casi l'elargizione costituisca una liberalità e quando, invece, sia da considerarsi quale corrispettivo di un servizio facendo, così, venir meno i presupposti alla base dell'incentivo fiscale. Secondo l'autore dell’articolo, infatti, le imprese interessate a versare somme a fondo perduto, a sostegno della cultura e dello spettacolo, si aspettano anche un ritorno d'immagine da questo tipo di iniziativa. Diventa, dunque, particolarmente delicato definire quale sia il confine del sinallagma che è alla base della differenziazione tra liberalità e prestazione e della diversa disciplina applicabile alle suddette fattispecie. L'autore ritiene che "non vi possano essere conseguenze di alcun genere in relazione alla cosiddetta ´autopromozione´; laddove l'impresa eroghi somme secondo le disposizioni dell'Art bonus e poi decida di utilizzare l'iniziativa sul piano ´auto-promozionale´, la liberalità mantiene tale natura assicurando la spendibilità del bonus fiscale. Possono, invece, insorgere problemi quando il soggetto beneficiario dei fondi effettua comunicazione a terzi dell'intervento finanziario dell'impresa. In questo caso si entra in un terreno più insidioso in cui qualcuno potrebbe opinare dell'effettiva natura della gratuità dell'elargizione. Laddove, infatti, si possa ragionevolmente sostenere che la liberalità altro non è che un corrispettivo di un servizio (con alla base, quindi, un rapporto sinallagmatico), è chiaro che il pagamento perderebbe la natura di liberalità: cadrebbero, così, i presupposti alla base dell'incentivo fiscale". L'Onorevole interrogante cita, inoltre, il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 19 dicembre 2012 (Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazione di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate) che, al punto I.3.1, affronta la problematica delle erogazioni liberali accompagnate da riconoscimento morale, sia ad opera di soggetti senza scopo di lucro sia ad opera di soggetti che hanno tale fine, specificando che “in tali casi l’amministrazione procedente dovrà prestare un’attenzione particolare a che il riconoscimento morale attribuito al donatore impresa commerciale non travalichi i limiti suoi propri per assumere la consistenza di una vera e propria sponsorizzazione”. Poiché, tuttavia, a parere dell'Interrogante, il decreto citato non indicherebbe i criteri o i modi con cui «l'amministrazione procedente dovrà prestare un'attenzione particolare», rendendo, dunque, concreto il rischio di pregiudicare il beneficio dell’Art bonus, egli chiede di sapere se vi possano essere motivi che possano minacciare le fondamenta dell'istituzione dell'Art bonus, se non si ritenga opportuno fornire precisi chiarimenti relativi alla modalità di comunicazione dei soggetti beneficiari e quali iniziative urgenti si intenda adottare per precisare in maniera chiara la questione relativa alla fruibilità del ritorno di immagine del soggetto erogante, per evitare che l’erogazione liberale possa essere considerata quale corrispettivo di un servizio. Sulle questioni oggetto dell’interrogazione, questa Amministrazione ha richiesto il parere del Ministero dell’economia e delle finanze, cui era anche rivolto l’atto di sindacato parlamentare. Il Ministero interpellato ha osservato quanto segue. “L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n, 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 - nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo - introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la predetta disposizione è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione dei patrimonio culturale. Per poter fruire del predetto credito d'imposta è necessario che le erogazioni liberali medesime siano effettuate esclusivamente in denaro e destinate: a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche se le erogazioni sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari del beni oggetto di tali interventi; a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come espressamente precisato negli atti parlamentari), musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Nel periodo di applicazione del regime agevolato in esame, al fine di evitare duplicazioni di benefici fiscali nell'ambito della cultura e dello spettacolo, sono temporaneamente disapplicate ai fini dell' IRPEF le detrazioni previste dall'art. 15, c. 1, lett. h) e i), e, ai fini dell'IRES, le deduzioni stabilite dall'art. 100, c. 2, lett. f) e g), del TUIR. Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione dei credito d'imposta in argomento, la misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali per le finalità sopra indicate, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica dei soggetti medesimi. Tuttavia, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate. L'articolo in commento prevede, tra l'altro, che i destinatari delle erogazioni liberali comunichino al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mensilmente, l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un'apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero, fatte salve le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tanto premesso, si fa presente, al riguardo, che proprio con il decreto ministeriale 19 dicembre 2012, citato dall'Onorevole interrogante, il Ministero per i beni e le attività culturali, ha fornito specifiche indicazioni in ordine agli elementi che consentono di differenziare un atto di liberalità da un contratto di sponsorizzazione con le conseguenti ricadute anche di natura fiscale. Il decreto sopra citato è stato emanato in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, che - oltre ad inserire nel Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n. 163 dei 2006, l'art. 199-bis recante la disciplina delle procedure per la selezione di sponsor - ha altresì demandato al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di approvare con proprio decreto norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nel citato articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, con il quale è stato approvato il codice dei beni culturali e dei paesaggio. Tale ultima disposizione, disciplina l'utilizzo delle sponsorizzazioni a tutela e sostegno della cultura stabilendo che rientra in tale fattispecie ´ogni forma di contributo di beni o servizi da parte di soggetti privati allo progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi'. Ai sensi del comma 2 del citato art. 120, la promozione in parola avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. Ai sensi del comma 3, infine, con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce. Le norme tecniche e linee guida approvate con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 2012 definiscono, in primo luogo, il contratto di sponsorizzazione - distinguendolo sia da tipologie contrattuali affini, sia dagli accordi di varia natura volti a stabilire rapporti di partnership pubblico-privato - come un contratto atipico per il quale un soggetto (lo sponsee) si impegna a legare il marchio o il nome dell'azienda ad una determinata attività, mentre l'altro (lo sponsor) si impegna a fornire risorse in denaro o in natura. I requisiti che caratterizzano i contratti di sponsorizzazione sono in sostanza: la natura onerosa dell'accordo; l'esistenza di prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato; la realizzazione di una pubblicità per lo sponsor. Ai fini della qualificazione giuridica del rapporto come sponsorizzazione piuttosto che come erogazione liberale assume rilevanza la presenza (sponsorizzazione) o l'assenza (erogazione liberale o gratuita) di un ´corrispettivo´, inteso nel senso giuridico di causa tipica ed essenziale dell'operazione economico-giuridica e non di motivo personale e soggettivo che spinge all’elargizione che, come tale, non rileva ai fini della predetta qualificazione. Tale ´corrispettivo´ esiste solo qualora la promozione del nome, dell'immagine, del marchio, dell'attività, dei prodotti dello sponsor sia oggetto di un preciso obbligo giuridico gravante in capo al soggetto sponsorizzato. Nel decreto in argomento viene, inoltre, chiarito che ´deve considerarsi errata ogni automatica esclusione della possibilità di ricondurre un conferimento in danaro o opere entro lo schema dell'elargizione liberale o patrocinio, per una sua qualificazione in termini di sponsorizzazione, sol perché il benefattore accetti o chieda una qualche forma di riconoscimento, soprattutto morale e ideale (o comunque inerente a un interesse patrimoniale che non trova diretta corrispettività in un obbligo posto a carico dell'amministrazione), dell'elargizione accordata´. Il decreto riconosce poi che ´I rapporti di mecenatismo ben possono trovare attuazione e svolgimento in appositi accordi accessori - riversati in atti convenzionali - aventi ad oggetto la disciplina della partnership che, comunque, si va ad instaurare, in un rapporto di durata tra mecenate e amministrazione competente all'intervento di restauro (o altro). Tale rapporto è generato dall'atto di disposizione del mecenate e riguarda, oltre che le modalità esecutive, le forme, i modi e i tempi di realizzazione degli interventi, il controllo e monitoraggio del rispetto delle condizioni e del modus apposto all'atto negoziale liberale o gratuito, nonché le possibili forme di riconoscimento non economico ed essenzialmente morale richiesto dal mecenate. Questi accordi e atti convenzionali devono però essere tenuti ben distinti dai contratti di sponsorizzazione, poiché essi costituiscono tuttora un'area interamente libera da condizioni e procedure di tipo concorrenziale.' Tale decreto ammette, inoltre, la possibilità di realizzare la suddetta sponsorizzazione non soltanto nella forma della sponsorizzazione cd. tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste, ma anche nella forma della sponsorizzazione ´pura´- in cui lo sponsor si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione - e della sponsorizzazione mista. Nel medesimo decreto viene, altresì, evidenziato che elementi utili al fine di distinguere le erogazioni liberali dalle sponsorizzazioni sono ricavabili anche dal decreto ministeriale 3 ottobre 2002, attuativo dell'articolo 38 della legge n. 342, del 2000, recante la prima disciplina delle agevolazioni fiscali in favore delle erogazioni liberali. In particolare, l'articolo 5, comma 3, del citato decreto stabilisce che ´sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante´. Come si legge nel decreto ministeriale 19 dicembre 2012, tale previsione normativa risolve 'sia pur implicitamente, il problema della distinzione tra mecenatismo e sponsorizzazioni, lasciando intendere che quest'ultima figura può dirsi ricorrente solo qualora la promozione del nome, dell'immagine, del marchio, dell'attività, dei prodotti dello sponsor sia oggetto di un preciso obbligo giuridico gravante in capo al soggetto sponsorizzato, obbligo che costituisce la controprestazione del finanziamento erogato dallo sponsor. Qualora, invece, l'erogazione dello sponsor sia sorretta da spirito di liberalità o abbia comunque carattere di gratuità (ancorché eventualmente corrisponda a un interesse di rilevanza patrimoniale dell'erogante), e non sia accompagnata da alcun obbligo posta a carico dello sponsee, si è al di fuori dello schema dello sponsorizzazione, rientrandosi, invece, in quello del mecenatismo, e ciò anche qualora il soggetto finanziatore benefici comunque di un ritorno di immagine per effetto del comportamento spontaneo, di pubblico ringraziamento, posto in essere dallo sponsorizzato. La stessa disciplina fiscale non esclude, pertanto, la natura di erogazione liberale dell'atto allorquando lo stesso sia accompagnato da forme di riconoscimento essenzialmente morale, non trasmodante in una forma di promozione dell'azienda o dei suoi prodotti. D'altra parte, se è vero che, di regola, l'elargizione liberale è lo strumento adoperato dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche non perseguenti fini di lucro, esso non è perciò precluso alle persone giuridiche lucrative e alle imprese commerciali in generale. In tali casi l'amministrazione procedente dovrà prestare un'attenzione particolare a che il riconoscimento morale attribuito al donatore impresa commerciale non travalichi i limiti suoi propri per assumere la consistenza di una vera e propria sponsorizzazione.´ Per quanto sopra esposto, il Ministero dell’economia e delle finanze ritiene che, contenendo il decreto ministeriale 19 dicembre 2012 sopra richiamato linee guida interpretative del quadro normativo vigente, “è possibile sostenere che le qualificazioni ivi riportate possono assumere valenza generale” e che, pertanto, “il quadro normativo di riferimento nel quale si colloca il credito d'imposta in argomento sia sostanzialmente consolidato e che non sarebbero, dunque, necessari ulteriori interventi chiarificatori.” Questa Amministrazione, condividendo quanto espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel parere sopra riportato, ritiene accettabile menzionare nel sito web degli enti beneficiari, previa rilascio della liberatoria, da parte del mecenate, alla pubblicazione, un pubblico ringraziamento a quest’ultimo (citando solo il nome o la ragione sociale, senza riferimento al marchio, attività, prodotti ecc.), nei casi in cui le modalità di comunicazione dei soggetti beneficiari consistono in una forma di riconoscimento morale al mecenate, senza che ciò rappresenti adempimento di un obbligo per l’ente beneficiario. Analogamente, sul sito web di questo Ministero è prevista una pagina di pubblico ringraziamento per mecenati che forniscano i dati relativi alle loro erogazioni, previo rilascio della opportuna liberatoria.
Documentazione:
Prodani 17 marzo 2016
(documento in formato pdf, peso 5070 Kb, data ultimo aggiornamento: 22 aprile 2016 )