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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-08812 del dep. Marco Marchetti. Contributi ex lege 702/1955. Cantiano (PU). Manifestazione “La Turba Cantiano”.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo, indicato in oggetto, nel quale l’Onorevole interrogante, premesso che annualmente il comune di Cantiano (PU) organizza una manifestazione denominata “Turba di Cantiano”, per la quale, fino al 2011, è stato concesso un contributo ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174, chiede notizie circa l’esito delle richieste di contributo presentate, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla stessa amministrazione comunale, per le quali non si è ancora avuto riscontro e, più in generale, chiede di sapere “se le misure previste dalle leggi di riferimento risultano ancora finanziate, o se, in alternativa, possano essere individuate altri presupposti normativi sulla base dei quali poter finanziare simili eventi”. La legge 4 agosto 1955, n. 702, Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico, prevede l’assegnazione da parte dello Stato di contributi ad enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni di interesse turistico. La legge 4 marzo 1958, n. 174, Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero, prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette a incrementare il turismo sociale o giovanile. L’art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, Agevolazioni ai turisti stranieri, ha ampliato le finalità dell’intervento di cui alla citata legge n.702/1955, anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all’attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell’industria alberghiera e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute. Nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012 i ministri pro tempore sono intervenuti più volte, con propri decreti e direttive, per disciplinare l’attività di concessione dei contributi in questione, che risultava ancora regolata da vecchie circolari degli anni ‘80. Il decreto 5 agosto 2010, Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n.702 ed all’articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n.44, nonché disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n.174, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha previsto specifici criteri e parametri di valutazione delle istanze presentate per iniziative e/o manifestazioni turistiche, da sottoporre alla valutazione di una commissione tecnica prevista dallo stesso decreto. Successivamente il decreto del ministro del turismo del 28 luglio 2011, Modifiche e integrazioni al decreto 5 agosto 2010 in materia di concessione di contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.702, nonché istituzione del riconoscimento “Patrimonio d’Italia per la tradizione”, ha apportato modificazioni e integrazioni al citato decreto del 5 agosto 2010, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione del riconoscimento “Patrimonio d’Italia per la tradizione” per quelle manifestazioni e iniziative che, per le loro specifiche caratteristiche, si dimostrano particolarmente valide ai fini della qualificazione e valorizzazione dell’offerta turistica tradizionale italiana. Il provvedimento ha, anche, previsto l’istituzione di un Comitato, nominato con decreto del ministro del Turismo, ai fini della valutazione sia delle istanze di contributo presentate ai sensi delle leggi in parola, che di quelle presentate ai fini del riconoscimento “patrimonio d’Italia per la tradizione”. Il ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, con decreto del 29 marzo 2012, Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n.702 e 4 marzo 1958, n.174, ha disciplinato nuovamente l’attività di concessione dei contributi ai sensi delle suindicate leggi. Da ultimo, con decreto del 14 novembre 2012 del ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato per le tradizioni, con il compito di valutare le istanze di contributo presentate ai sensi delle leggi di cui sopra. A seguito del trasferimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2013, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), si è reso necessario procedere all’emanazione di un nuovo decreto per disciplinare l’attività di concessione dei contributi previsti per legge. Il MiBACT, con decreto del 13 febbraio 2014, ha ricostituito presso la Direzione generale per le politiche del turismo il predetto Comitato per le tradizioni, già operante come commissione tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di valutare le istanze di contributo presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955 n.702 e della legge 4 marzo 1958, n.174, per gli anni successivi al 2011. Il suddetto comitato provvederà alla valutazione delle istanze presentate per colmare l’arretrato creatosi a seguito del passaggio delle competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al MiBACT. La direzione generale Turismo del MiBACT ha proceduto, intanto, alla liquidazione dei contributi assegnati agli enti pubblici, dall’allora commissione tecnica prevista dal D.M. 5 agosto 2010, per manifestazioni e/o iniziative turistiche svolte nel secondo semestre dell’anno 2011. Con l’occasione si informa che è all’esame del Senato, in seconda lettura, la proposta di legge atto Senato n. 2371, già atto Camera n. 2497, Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il disegno di legge mira ad adeguare la legislazione italiana alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, resa esecutiva dalla legge n. 167/2009 ma mai attuata nel nostro ordinamento. L’articolo 2 della Convenzione sopra citata fornisce la seguente definizione del patrimonio culturale immateriale: “Si intendono per ´patrimonio culturale immateriale´ pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi – così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati ad essi – che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale intangibile. trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività culturale”. La legge 26 febbraio 2006, n. 77, Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO prevede misure di sostegno economico, rivolte però al solo patrimonio materiale dell’umanità. La proposta di legge in esame si propone di porre rimedio alla lacuna normativa, introducendo alcune modifiche alla legge 77/2006, per dare adeguata dignità all’immenso patrimonio culturale immateriale – di cui la manifestazione di Cantiano è un esempio - che rende unico il nostro Paese.
Documentazione:
Marchetti 4 ottobre 2016
(documento in formato pdf, peso 175 Kb, data ultimo aggiornamento: 28 novembre 2016 )