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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-03987 del sen. Andrea Mandelli. Trattato di Marrakech. Introduzione di deroghe alla normativa sul diritto d’autore per facilitare l’accesso ai testi da parte dei disabili visivi.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-03987, nel quale il Senatore interrogante, con riferimento al trattato di Marrakech adottato il 27 giugno 2013 e volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa, chiede di sapere “se il Governo intenda mantenere l’impegno che l’Italia ha assunto sottoscrivendo il Trattato di Marrakech e se intenda renderlo operativo mediante ratifica”. Riguardo le questioni sollevate dal Senatore interrogante, questo Ministero ha interpellato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) che ha, tra i suoi compiti, anche quello assicurare la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale e al quale era pure diretta l’interrogazione. Il MAECI ha fatto pervenire una esauriente ricostruzione della vicenda, illustrando anche i diversi punti di vista riguardo la questione della competenza alla ratifica del trattato, la cui mancata risoluzione impedisce, attualmente l’applicazione del trattato stesso. Della controversia è stata investita la Corte di giustizia dell’Unione Europea cui la Commissione Europea ha richiesto il parere ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ponendo la seguente questione: “l’Unione Europea detiene la competenza esclusiva per concludere il trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa?” Sulla questione si è espresso anche questo Ministero, ritenendo che la materia di cui al trattato di Marrakech non sia di esclusiva pertinenza della UE, come la Commissione propone ma, in senso opposto, che tale competenza sia concorrente. Le asserite riluttanze del nostro Paese, in concorso con altri, a dare attuazione al trattato in esame e a ritardarne la ratifica, non corrispondono a realtà, essendo proprio l’Italia uno dei pochi Paesi che, proprio dall’asserire la competenza concorrente con la UE nella materia vorrebbe, con tale mezzo, offrire non solo tutela specifica in tutto il continente europeo alle categorie interessate, ma anche un servizio efficiente per il tramite di una normativa omogenea. Per completezza di risposta, si riporta di seguito, integralmente, quanto comunicato dal MAECI a riguardo. “Il Trattato di Marrakech obbliga le Parti contraenti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme che prevedono, da un lato, la realizzazione di copie di opere in formato accessibile per non vedenti, ipovedenti e persone con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore e, dall'altro, l'esportazione e importazione di tali copie. I principali soggetti chiamati ad operare a tal fine sono le entità autorizzate e cioè, secondo la definizione del Trattato, Enti pubblici o altre Organizzazioni che, senza scopo di lucro, offrono ai non vedenti o alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, istruzione, formazione, una possibilità di lettura adattata o di accesso alle informazioni. Il Trattato è stato concluso nel giugno 2013 in occasione dell'apposita Conferenza Diplomatica svoltasi sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. I firmatari del Trattato sono 80, tra cui l'Unione Europea e 15 Stati membri. Per l'entrata in vigore sono necessarie 20 ratifiche. Finora hanno ratificato 10 Paesi tra i quali non figura nessun membro UE. In conformità alla decisione del Consiglio del 14 aprile 2014, l'Unione Europea ha firmato il Trattato di Marrakech il 30 aprile 2014. Nell'ottobre dello stesso anno la Commissione ha presentato una proposta di decisione volta all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Consiglio alla ratifica del Trattato. Tale proposta è stata esaminata dal competente Gruppo di Lavoro del Consiglio una prima volta il 24 novembre 2014, nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE; l'esame è poi proseguito nel primo semestre del 2015 sotto la guida della Presidenza lettone. Quest'ultima ha preso atto della contrarietà di numerosi Stati membri a condividere la rivendicazione da parte della Commissione Europea della competenza esclusiva dell'UE ed ha deciso di interrompere il dibattito. Nell'assumere tale decisione, essa non ha tenuto conto della disponibilità a collaborare, manifestata da parte italiana e di altri Stati membri anche attraverso la presentazione di precise proposte di modifica al testo della proposta di decisione che consentissero di far avanzare l'iter di ratifica del Trattato di Marrakech. Le divergenze di opinione tra la Commissione Europea e numerosi Stati membri riguardano la natura della competenza dell'Unione Europea. In, primo luogo, da parte della Commissione viene invocata la competenza esclusiva dell'UE alla luce del fatto che gli obblighi previsti dal Trattato di Marrakech avrebbero un effetto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Tali obblighi influirebbero sulle misure di armonizzazione vigenti (con particolare riferimento agli articoli da 2 a 6 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, che saranno applicati al concetto di opera a livello dell'Unione). Numerosi Stati membri (tra cui Italia, Germania e Regno Unito) ritengono invece che la competenza dell'UE in materia non sia esclusiva, in quanto le succitate disposizioni europee prevedono una serie di limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore - comprese quelle a favore dei portatori di handicap (inclusa l'ipotesi dei non vedenti) - che rivestono però carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di introdurre o meno nei propri ordinamenti le suddette limitazioni ed eccezioni e, in caso positivo, di disciplinarle interamente in base alla propria legislazione. In secondo luogo, la Commissione ritiene che la copia di un'opera in formato accessibile costituirebbe una merce e che quest'ultima sarebbe, nell'ambito di applicazione del Trattato, oggetto di scambio con Paesi terzi. Conseguentemente, il Trattato rientrerebbe nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, comprensiva degli "aspetti commerciali della proprietà intellettuale" così come previsto dall'art. 207 TFUE, e sussisterebbe pertanto una competenza esclusiva alla ratifica dello stesso da parte dell'UE. Per contro, numerosi Stati membri ritengono che il Trattato non persegua finalità commerciali. Esso concernerebbe infatti il diritto d'autore e i diritti dei disabili visivi, tematiche sulle quali la competenza è ripartita tra UE e Stati membri. Per quanto riguarda in particolare la posizione italiana, si ritiene che le attività previste dal Trattato non rivestano carattere commerciale, ma perseguano prevalentemente finalità umanitarie e assistenziali, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a un maggior numero possibile di opere da parte dei beneficiari del Trattato stesso. Tale considerazione si basa su specifiche disposizioni del Trattato, secondo cui la trasformazione di opere in formato accessibile ai non vedenti tramite l'applicazione di limitazioni ed eccezioni ai diritti degli autori da parte delle entità autorizzate deve essere senza scopo di lucro e riguardare solo opere che non siano già disponibili in formato per i non vedenti sul mercato commerciale. Inoltre, sempre in base al Trattato, le Parti contraenti hanno facoltà di stabilire se le predette limitazioni ed eccezioni siano o meno soggette a remunerazione, laddove è evidente che per remunerazione può solo intendersi non già un prezzo pagato agli autori, bensì un indennizzo a loro favore a titolo di risarcimento oppure un rimborso all'entità autorizzata dei costi legati alla riproduzione e distribuzione dell'opera in formato accessibile ai non vedenti. In definitiva, non potendo le entità autorizzate per espressa disposizione del Trattato perseguire fini di lucro, appare difficile qualificare il trasferimento di opere come attività commerciale svolta da entità commerciali. Diversamente, anche il trasferimento internazionale di beni a scopi umanitari costituirebbe un'attività commerciale. Alla luce di tutto quanto precede l'Italia, pur condividendo nel merito l'opportunità di una partecipazione del nostro Paese al Trattato, non ha sottoscritto l'Accordo in questione entro il termine previsto nello stesso (27 giugno 2014) al fine di prevenire il rischio che la Commissione Europea, invocando la propria competenza esclusiva in materia, aprisse una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese. Rimane comunque aperta la possibilità di una nostra adesione al Trattato, strumento giuridico in tutto simile a quello della ratifica. Anche in tal caso non potrebbe, tuttavia, al momento escludersi il rischio dell'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. L'ipotesi di una nostra eventuale adesione al Trattato, seppur auspicabile da parte italiana, sarebbe peraltro preclusa da una pronuncia della Corte di Giustizia che andasse nel senso indicato dall'Interrogante e cioè a favore della competenza esclusiva dell'UE. In tal caso, verrebbe infatti compressa, per via giurisprudenziale, la sfera delle competenze dei singoli Stati membri dell'UE in relazione alla loro partecipazione al Trattato di Marrakech e, in prospettiva, ai trattati in materia di diritto d'autore che dovessero essere eventualmente conclusi in futuro.”
Documentazione:
Mandelli 31 maggio 2016
(documento in formato pdf, peso 213 Kb, data ultimo aggiornamento: 21 giugno 2016)