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Paesaggio: Autorizzazioni più semplice per i piccoli interventi
Testo del comunicato
Tredici semplificazioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica collegata agli interventi di lieve entità. Si va dagli incrementi di volumi non superiori al 10 per cento (in certi casi) a interventi di demolizione e ricostruzione o interventi sui prospetti degli edifici esistenti o delle coperture. È quanto ha deciso il Consiglio dei ministri di venerdì sul “procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”. Il testo del provvedimento, approvato in via preliminare dal governo il 9 ottobre dello scorso anno, è stato messo a punto da un Gruppo di lavoro presso il ministero per i Beni e le attività culturali insieme a regioni ed enti locali e ha già ottenuto e recepito l’intesa della Conferenza Unificata, le osservazioni del Consiglio di Stato e il parere favorevole delle commissioni competenti di Camera e Senato. L’obiettivo è quello di affrontare uno dei problemi centrali dell’amministrazione del paesaggio, vale a dire le centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica per piccoli interventi che vengono presentate ogni anno e che congestionano gli uffici degli enti locali e delle soprintendenze, dotati di funzioni di codecisione. I sei articoli, compresi di allegato, prevedono l’assoggettamento all’iter semplificato per l’autorizzazione paesaggistica da realizzarsi su aree e immobili dichiarati di “interesse paesaggistico” che comportano “un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici”.
L’elenco contenuto nell’allegato riguarda 39 interventi che secondo le stime del Mibac costituiscono circa il 75 per cento del totale delle richieste di autorizzazione. Tra questi, l’incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone omogenee “A” del Dm n. 1444 del 1968), gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, gli interventi su coperture come finiture esterne, porte, canne fumarie e comignoli e quelli necessari per l’adeguamento alle normative antisismiche o al contenimento dei consumi energetici degli edifici. E ancora: le barriere architettoniche, la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali. Ma anche interventi come adeguamento della viabilità esistente (rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e marciapiedi), quelli di allaccio alle infrastrutture a rete se comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo (non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri). A godere delle semplificazioni saranno anche impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole (la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela dall’articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice) e i pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si applica alle zone territoriali omogenee “A” e alle aree vincolate previste nel Codice).
Dal punto di vista documentale, il provvedimento prevede che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione semplificata sia corredata solo da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato che potrà essere inviata anche per via telematica se riguarda attività industriali o artigianali. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni (un 40 per cento in meno rispetto ai tempi previsti attualmente) o in 30 giorni in caso di esito negativo. Al momento del ricevimento delle istanze, gli uffici dovranno effettuare uno screening per appurare se si tratta di autorizzazione ordinaria o semplificata e una verifica preliminare alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, in caso negativo la domanda viene rigettata, ma se l’interessato lo richiede è il soprintendente che può essere invece chiamato a esprimersi. Quando la valutazione è positiva, inoltre, la procedura prevede che l’amministrazione locale invii al soprintendente la pratica. Se si esprime in modo favorevole, l’amministrazione rilascia immediatamente l’autorizzazione, altrimenti la rigetta senza investire nuovamente l’ente locale. Solo quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità è assoggettata a vincoli con specifiche prescrizioni il parere del soprintendente è obbligatorio. Una volta concessa, l’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace senza moratoria di 30 giorni. Infine è previsto che per il procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle commissioni locali per il paesaggio.
fonte dati: IL VELINO
L’elenco contenuto nell’allegato riguarda 39 interventi che secondo le stime del Mibac costituiscono circa il 75 per cento del totale delle richieste di autorizzazione. Tra questi, l’incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone omogenee “A” del Dm n. 1444 del 1968), gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, gli interventi su coperture come finiture esterne, porte, canne fumarie e comignoli e quelli necessari per l’adeguamento alle normative antisismiche o al contenimento dei consumi energetici degli edifici. E ancora: le barriere architettoniche, la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali. Ma anche interventi come adeguamento della viabilità esistente (rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e marciapiedi), quelli di allaccio alle infrastrutture a rete se comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo (non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri). A godere delle semplificazioni saranno anche impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole (la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela dall’articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice) e i pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si applica alle zone territoriali omogenee “A” e alle aree vincolate previste nel Codice).
Dal punto di vista documentale, il provvedimento prevede che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione semplificata sia corredata solo da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato che potrà essere inviata anche per via telematica se riguarda attività industriali o artigianali. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni (un 40 per cento in meno rispetto ai tempi previsti attualmente) o in 30 giorni in caso di esito negativo. Al momento del ricevimento delle istanze, gli uffici dovranno effettuare uno screening per appurare se si tratta di autorizzazione ordinaria o semplificata e una verifica preliminare alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, in caso negativo la domanda viene rigettata, ma se l’interessato lo richiede è il soprintendente che può essere invece chiamato a esprimersi. Quando la valutazione è positiva, inoltre, la procedura prevede che l’amministrazione locale invii al soprintendente la pratica. Se si esprime in modo favorevole, l’amministrazione rilascia immediatamente l’autorizzazione, altrimenti la rigetta senza investire nuovamente l’ente locale. Solo quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità è assoggettata a vincoli con specifiche prescrizioni il parere del soprintendente è obbligatorio. Una volta concessa, l’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace senza moratoria di 30 giorni. Infine è previsto che per il procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle commissioni locali per il paesaggio.
fonte dati: IL VELINO
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:27:13 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:27:13