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Venezia82, Borgonzoni: “IA e audiovisivo: già introdotte regole, ora confronto aperto. Anche chi inserisce dati negli algoritmi ha responsabilità enormi”
Testo del comunicato
“L’Intelligenza Artificiale è ormai parte integrante del settore audiovisivo e culturale. Per questo il Ministero della Cultura ha già introdotto regole concrete: dalla riforma del tax credit ai criteri interpretativi specifici per l’IA generativa, parliamo di strumenti che consentono di distinguere tra creatività umana e processi algoritmici”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, intervenendo all’incontro organizzato da ANICA in partnership con SIAE con il patrocinio del Ministero della Cultura dal titolo “Audiovisivo e Intelligenza Artificiale. Il futuro tra innovazione e regolamentazione”, all’Italian Pavilion, Lido di Venezia.
“Senza un quadro normativo chiaro, però, i rischi – ha proseguito – sono enormi nel campo artistico: algoritmi che cancellano opere d’arte, piattaforme che sfruttano creatività senza compensi, squilibri nei rapporti professionali. E c’è un altro punto cruciale: non è solo l’algoritmo a incidere, ma anche chi inserisce i dati e definisce i parametri di funzionamento. È lì che si decide cosa viene mostrato, valorizzato o escluso. La neutralità è un’illusione: i dati riflettono scelte precise e possono determinare distorsioni, censure e manipolazioni”.
Rifacendosi alle riflessioni di Federico Faggin, la Senatrice Borgonzoni ha sottolineato: “L’IA non sarà mai cosciente. È una macchina che elabora, non una mente che sente. La creatività nasce da coscienza e libero arbitrio, elementi esclusivamente umani: confondere i piani significa svilire la nostra cultura e la dignità degli autori”.
“Per questo – ha aggiunto – va aperta una discussione a tutto campo su IA e arte, che non deve escludere nessuno: istituzioni, operatori, artisti, e soprattutto i grandi colossi digitali, chiamati ad assumersi la responsabilità primaria nella difesa e nella tutela della creatività umana”.
“Vogliamo un Paese – ha concluso – che governi l’innovazione invece di subirla: l’IA può essere risorsa solo se accompagnata da regole, responsabilità condivisa e tutela dell’ingegno umano. Senza norme diventa rischio, con le norme rappresenta un’opportunità”.
Di seguito, le principali novità introdotte tramite decreto direttoriale pubblicato ad aprile 2025 dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC denominato “Criteri interpretativi in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di Intelligenza Artificiale Generativa contenute nel decreto Tax credit Produzione nazionale”.
La DGCA ritiene ammissibili, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le opere rispetto alle quali i contratti fra produttore ed artisti, nella loro interpretazione letterale e sistematica, rispettino le seguenti condizioni:
a) il compenso riconosciuto all’artista può includere l’utilizzo del suo testo, della sua immagine e della sua voce, o parti di essi, all’interno di un’opera mediante sistemi di Intelligenza Artificiale Generativa per finalità legate alla preparazione, produzione, distribuzione, sfruttamento, commercializzazione e promozione dell’opera medesima, anche attraverso sistemi di raccomandazione e personalizzazione e per attività, analisi e applicazioni interne, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di IA e diritto d’autore;
b) non è consentito addestrare modelli di IAG per la creazione di “repliche digitali” (copie digitali di un attore) o di “interpreti sintetici” (riproduzioni digitali realizzate utilizzando parti di attori) per un utilizzo senza l’esplicito consenso dell’attore; in caso di consenso, il compenso deve essere commisurato a quello che l’attore avrebbe ricevuto se avesse svolto la prestazione personalmente;
c) l’immagine, la voce e il testo dell’artista, o parti di essi, non potranno essere venduti a terzi operanti nel settore dell’IAG, al fine di sviluppare modelli di IAG di uso generale, destinati alla commercializzazione al pubblico;
d) gli artisti devono ricevere informazioni dettagliate sull’uso della propria prestazione (immagine, voce e testo) in modelli di IAG, incluse l’estensione e le finalità del suo impiego;
e) con specifico riferimento agli autori, non sono ammissibili clausole contrattuali finalizzate ad un utilizzo dell’IAG atto a sostituire il contributo umano autoriale; l’uso dell’IAG per modificare o completare il lavoro dell’autore richiede un consenso scritto separato e non può essere utilizzato per creare opere derivate; in ogni caso le clausole contrattuali devono rispettare le norme in materia di diritto d’autore.
L’esistenza di scritture collaterali, quali le c.d. “side-letter”, che modifichino le originarie pattuizioni di cui alle precedenti lettere, comporta l’inammissibilità al credito d’imposta.
Roma, 1° settembre 2025