Apollo e Dafne

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Si riporta il testo dell’art. 32 del DPCM 15 marzo 2024, n. 57 “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

(24G00076) (GU Serie Generale n.102 del 3-05-2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2024


Art. 32 - Uffici di diretta collaborazione.

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riferimento all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza fra obiettivi e risultati. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2.   Sono Uffici di diretta collaborazione:
a)   l’Ufficio di Gabinetto;
b)   l’Ufficio Legislativo;
c)   la Segreteria del Ministro;
d)   la Segreteria tecnica del Ministro;
e)   l’Ufficio Stampa e comunicazione;
f)   le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Capo di Gabinetto
Valentina GEMIGNANI
D.M. 409 del 31/10/2024
✆ Tel. 06 6723.2870
E-mail: gabinetto@cultura.gov.it
E-mail certificata: udcm@pec.cultura.gov.it

Vice Capo di Gabinetto e Consigliere economico del Ministro

Dott. Giorgio Carlo BRUGNONI
D.M. 292 del 25/09/2024
D.M. 293 del 25/09/2024
✆ Tel. 06 6723.2870
E-mail: gabinetto@cultura.gov.it
E-mail: certificata: udcm@pec.cultura.gov.it

Vice Capo di Gabinetto
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Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Donato LUCIANO
D.M. 03 del 05/01/2024 -  Confermato con D.M. 320 del 03/10/2024
✆ Tel. 06 6723.2584 - 2455
E-mail: ufficiolegislativo@cultura.gov.it
E-mail certificata: udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it


Vice Capo dell'Ufficio Legislativo e Dirigente dell'Ufficio
Dott.ssa Anna BONDINI
D.M. 204 del 11/06/2024 -  Confermata con D.M. 327 del 01/10/2024
✆ Tel. 06 6723.2584 - 2726
E-mail: ufficiolegislativo@cultura.gov.it
E-mail certificata: udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it

Vice Capo dell'Ufficio Legislativo
Dott. Giovanni ANTONELLI
D.M. 330 del 04/10/2024
Tel. 06 6723.2584 - 2701
E-mail: ufficiolegislativo@cultura.gov.it
E-mail certificata: udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it

Capo Segreteria del Ministro
Dott.ssa Chiara SBOCCHIA
D.M. 310 del 01/10/2024
✆ Tel. 06 6723.2281 - 2274
E-mail: ministro.segreteria@cultura.gov.it

Capo Segreteria Tecnica del Ministro
Dott. Emanuele MERLINO
D.M. 381 del 11/11/2022 -  Confermato con D.M. 321 del 03/10/2024 
✆ Tel. 06 6723.2239 - 2281
E-mail:  segreteriatecnica.ministro@cultura.gov.it

Segretario Particolare del Ministro
In assegnazione
✆ Tel. 06 6723.2281
E-mail: ministro.segreteria@cultura.gov.it

Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione
Dott. Andrea PETRELLA
D.M. 404 del 18/11/2022 Confermato con D.M. 328 del 03/10/2024
✆ tel. 06.6723.2261 - 2262
Web: cultura.gov.it/sala-stampa
E-mail: ufficiostampa@cultura.gov.it
E-mail certificata: udcm.ufficiostampa@pec.cultura.gov.it

Consigliere diplomatico del Ministro
Cons. Amb. Clemente CONTESTABILE
D.M. 37 del 25/01/2023 - Confermato con D.M. 315 del 02/10/2024
✆ Tel. 06 6723.2254 - 2256
E-mail: ucd@cultura.gov.it 

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Generale di Divisione Francesco GARGARO
Piazza Sant'Ignazio, 152 - 00187 Roma
✆ Tel. 06 6920.301
Fax 06 6920.3069
Web: vedi dettaglio
E-mail: tpc@carabinieri.it


»  curriculum, decreti di nomina, durata dell'incarico e i compensi economici

3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, è istituito il Comitato di Gabinetto, coordinato dal Capo di Gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a e) del comma 2.
4. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale dipendente del Ministero e di altre amministrazioni pubbliche, enti, società in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato o di collaborazione comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Per i dipendenti di società in house si applica l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
5. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un Consigliere diplomatico, individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, e un Segretario particolare.
6. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a quindici Consiglieri, nonché fino a ulteriori quindici Consiglieri a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, parametrate ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione e nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A un massimo di cinque dei trenta consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
7. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Capo del Dipartimento dello stesso Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; c) per i Vice Capi di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore al doppio della misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione personale; d) per il Vice Capo dell'Ufficio legislativo nominato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonché per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; e) al Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; al portavoce del Ministro è riconosciuto un trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; f) per il Presidente e per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 38, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; g) ai dirigenti di livello dirigenziale non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 60 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale; h) al dirigente di livello dirigenziale generale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale; i) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilità amministrativa «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero; l) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dell'indennità da attribuire al personale interessato, fra quelle definite con il decreto di cui al periodo precedente, è individuata dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi.
8. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 7 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.
10. I Capi degli Uffici di cui al comma 2, i Vice Capi di Gabinetto e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui al comma 7, lettera d), sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto, i Vice Capi di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui al primo periodo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità. Il Capo della Segreteria, il Capo della Segreteria tecnica e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Vice Capi di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio Legislativo, del Vice Capo dell'Ufficio Legislativo di cui al primo periodo, del Capo della Segreteria del Ministro, del Capo della Segreteria tecnica del Ministro, del Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione, del portavoce del Ministro, del Segretario particolare del Ministro, del Consigliere diplomatico e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 4.
11. Presso il Gabinetto è conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche del Ministero, un incarico di livello dirigenziale generale. ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Presso gli Uffici di diretta collaborazione possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche del Ministero, fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale.
13. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo di Gabinetto, Vice Capo dell'Ufficio legislativo e di Vice Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione, nell'ambito del contingente di cui al comma 12 oppure nell'ambito dei contingenti di cui ai commi 4 e 6.
14. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto. 15. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Risorse umane e organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione. 16. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 4 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Università, di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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