
Iscriviti alla newsletter
Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 novembre 2021 nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura) 5-07003
Testo del comunicato
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale competente, rappresento quanto segue.
Il nuovo schema di decreto ministeriale FUS 2022-2024 è stato elaborato nella prospettiva dell'apertura di un nuovo triennio di programmazione e contribuzione (2022-2024), tenendo conto che il 2022 sarà verosimilmente caratterizzato dalla progressiva uscita dalla pandemia da COVID-19 e dalla ripresa delle attività di spettacolo.
Nello specifico, il decreto riporta alcune modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017 e definisce le modalità per l'erogazione dei contributi per il triennio 2022-2024 per tutti i soggetti finanziati.
Tra i principali interventi si prevede l'introduzione di nuovi settori e sotto-settori per cui è possibile presentare domanda di contributo a valere sul FUS, tra cui centri di produzione musicale, centri coreografici nazionali e altri; vengono introdotte le «prime istanze triennali» (in sostituzione delle «prime istanze»), indicando con tale espressione tutti i soggetti che non hanno beneficiato di contributi FUS a valere sul precedente triennio 2018-2020; viene reintrodotto per la maggior parte dei settori il meccanismo di ingresso accesso «automatico» (a prescindere dal punteggio di qualità artistica ottenuto) dei soggetti che raggiungano il punteggio massimo di qualità indicizzata (25 punti); per l'anno 2022 agli organismi già finanziati a valere sul FUS per il 2018-20 è riconosciuta una anticipazione fino all'80 per cento del contributo 2021; ai soggetti sostenuti ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 viene riconosciuta un'anticipazione pari al 65 per cento del contributo 2021; per gli altri l'anticipazione è pari al 50 per cento della media del contributo del settore nel 2021. Dal secondo anno tutti ricevono un'anticipazione pari all'80 per cento del contributo dell'annualità precedente.
Quanto alle disposizioni settoriali, in tutti gli ambiti è stata operata una revisione dei requisiti degli organismi di programmazione in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2020 (con la previsione di differenti fasce di attività).
Per i Teatri Nazionali è stata aumentata la percentuale di giornate recitative prodotte rappresentate al di fuori della regione di appartenenza e viene riconosciuta, oltre i minimi, il 10 per cento delle giornate recitative di ospitalità, ai fini di promuovere la circuitazione degli spettacoli; per i Teatri Nazionali e per i Teatri di rilevante interesse culturale viene stata estesa la possibilità di conferma degli organi statutari a due e viene incrementato (da due a tre) il numero massimo delle prestazioni artistiche del direttore.
Per la musica è stato introdotto il nuovo sottosettore delle ICO (istituzioni concertistico orchestrali) non ancora riconosciute a valere sulla legge n. 800 del 1967 all'articolo 19 comma 3; all'interno dell'articolo dei complessi strumentali è introdotto il riferimento alla musica «jazz» e viene individuata la soglia del 20 per cento per attività svolte in Italia e all'estero presso altri organismi ospitanti; è introdotto il nuovo settore dei centri di produzione musica e ai soggetti operanti nel settore della programmazione di attività concertistiche e corali è consentito di ospitare anche attività teatrali (max 5 per cento).
Per la danza vengono introdotti i nuovi settori dei Centri Coreografici Nazionali e Centri di Rilevante Interesse e, in merito ai centri di produzione della danza, è aumentata la percentuale relativa alle ospitalità realizzate presso altre sale ed è introdotta la possibilità di realizzare tali attività presso spazi, anche all'aperto.
Con riguardo al settore circo e spettacolo viaggiante viene introdotto l'articolo Centri di produzione di circo e vengono altresì chiarite le disposizioni in materia di acquisto di attrazioni nel settore dello spettacolo viaggiante.
È stato, infine, incrementato il numero dei progetti di promozione ammissibili per ogni ambito (fino a 30 progetti rispettivamente per le attività di musica e teatro, fino a 25 progetti per le attività di danza, fino a 20 progetti per le attività di circo e spettacolo viaggiante) e in merito ai progetti speciali è eliminato il requisito di professionalità del richiedente ed è affidato alle commissioni il compito di esprimere un parere in merito alle istanze da ammettere a contributo.
In conclusione, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'annualità 2022 è prevista, ai fini della determinazione della quota di contributo, l'applicazione di una maggiore soglia di tolleranza tra consuntivo e preventivo dei valori complessivi di qualità indicizzata e dimensione quantitativa, pari almeno al venti per cento. In caso di riacuirsi dell'emergenza sanitaria potrà inoltre essere applicata una riduzione percentuale anche ai minimi di attività. Sono state inoltre incluse, nell'alveo dei costi ammissibili di progetto, le spese effettuate dagli organismi per l'adeguamento alle misure di sicurezza a contenimento del contagio da COVID-19, per la tutela della salute del personale e degli spettatori e per la promozione attraverso strumenti digitali.
In ultimo, per assicurare una maggiore valorizzazione della qualità dei progetti, viene aumentato il numero dei componenti delle Commissioni, che passano da 5 a 7 (di cui n. 4 nominati dal Ministro della cultura, compreso il Presidente, e n. 3 dalla Conferenza unificata) ed è previsto che gli organismi che ottengano un contributo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo nel triennio 2022-2024 si impegnino a porre in essere, ove possibile, la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con riguardo ai contratti annullati o cancellati e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti.