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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-10143 della dep. Chiara Gagnarli. Circo Martin. Presunto reato di maltrattamento animali.
Testo del comunicato
Nell’atto di sindacato ispettivo n. 4-10143, l’Onorevole interrogante riferisce che il Circo Martin avrebbe subito “un sequestro preventivo, per presunto reato di maltrattamento di animali”, nell’ottobre 2014, da parte della Procura della Repubblica di Tempio Pausania (OT), e chiede se il circo in questione abbia beneficiato delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, destinate ai circhi e agli spettacoli viaggianti e, più in generale, se non si ritenga opportuno subordinare l’erogazione di fondi pubblici alla verifica del rispetto delle norme in materia di tutela degli animali. Prima di rispondere sul caso specifico rappresentato dall’Onorevole interrogante è opportuno richiamare la normativa sul finanziamento pubblico delle attività circensi. L’attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui interviene il Fondo Unico dello Spettacolo (FUS), che rappresenta oggi l’unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero a queste attività. Il finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), secondo la quale “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore“ (articolo 1). Né la disposizione di legge sopra richiamata né i decreti ministeriali attuativi - prima il decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163), ora non più vigente, e poi il decreto ministeriale 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) - prevedono obblighi diretti per quanto concerne la gestione degli animali e le loro condizioni di vita; né, tantomeno, attribuiscono, a questa Amministrazione, compiti di vigilanza o di repressione di violazioni in materia di trattamento degli animali. La vigilanza su questi aspetti compete ad altre amministrazioni pubbliche quali il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione scientifica CITES per l'attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e dei regolamenti comunitari in materia, il Corpo forestale dello Stato e le amministrazioni locali, con le quali la direzione generale Spettacolo di questo Ministero intrattiene frequenti relazioni e sviluppa forme di collaborazione su specifiche problematiche, così come è avvenuto, anche di recente, a proposito di alcune modifiche dell’elenco attrazioni relative agli zoo, agli acquari ed alle mostre faunistiche. Il citato decreto ministeriale 20 novembre 2007 prevedeva, però, all’articolo 7. comma 2), la decadenza dei contributi al settore circense, nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale (delitti contro il sentimento per gli animali), o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali. Analogamente, il vigente decreto ministeriale 1 luglio 2014, all’art. 33, comma 3, lettera e), richiede, a pena di inammissibilità della domanda, che le richieste di contributo siano corredate da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver riportato condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali; La Direzione generale Spettacolo controlla con regolarità l’esistenza o meno di tale requisito e la veridicità delle dichiarazioni presentate, mediante verifiche presso il Casellario giudiziale, per accertare l’eventuale esistenza di condanne definitive per i reati di cui sopra. Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni dei contributi, in fase di valutazione delle domande, sia successivamente, prima dell’erogazione dei contributi assegnati. Se l’Amministrazione riscontra, dalla documentazione presente nel Casellario, la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali a carico del legale rappresentante dell’impresa circense che ha presentato istanza di contributo, respinge la domanda di contributo perché inammissibile, oppure revoca il contributo già assegnato e non procede alla sua erogazione. La normativa consente all’Amministrazione di effettuare controlli solo sul legale rappresentante e non anche sugli artisti, i tecnici e gli altri addetti del circo. Si precisa, inoltre, che l’inammissibilità della richiesta o la revoca dell’assegnazione del contributo possono conseguire solo in caso di condanna definitiva ma che, in caso di successivi provvedimenti giudiziali che dichiarino l’estinzione del reato o la riabilitazione del condannato, il soggetto, già escluso, può di nuovo chiedere ed ottenere contributi. Con riferimento allo specifico fatto riferito dall’Interrogante, si precisa che, agli atti della Direzione generale Spettacolo, non risultano assegnati contributi a nessun organismo denominato “Circo Martin”. La titolarità di tale circo è attribuita al sig. Eusanio Martino da notizie di stampa e da informazioni reperite sul web ma non è documentata negli atti in possesso della Direzione generale Spettacolo. Agli atti della Direzione, invece, risulta che ha beneficiato del contributo statale, fino all’anno 2010, la produzione circense “Martin Show”, rappresentata dal Sig. Eusanio Martino. Nel successivo periodo 2011/2013, a seguito del parere della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, sono stati assegnati contributi al sig. Eusanio Martino per attività circense in Italia e all’estero che, però, sono stati revocati a seguito di controlli effettuati per verificare l’esistenza di eventuali condanne per delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali. Infatti, in data 7 novembre 2013 il competente ufficio della Direzione generale Spettacolo ha rilevato, dal certificato del Casellario giudiziale, una violazione delle norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e sulla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute ed incolumità pubblica, ex art. 6 comma 1, L. 150/1992, “per aver detenuto n. 2 esemplari vivi di leone, ´pantera leo´, … appartenenti a specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica”, accertata il 26 maggio 2011. L’Amministrazione, pertanto, ha disposto, ai sensi del sopra ricordato articolo 7 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, i provvedimenti di revoca dell’erogazione dei contributi per l’attività circense in Italia e all’estero per gli anni 2011 (anno in cui è stata commessa la suddetta violazione normativa), 2012 e 2013, in quanto il richiedente risultava non essere in possesso del requisito di accesso, richiesto dall’articolo 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale sopra citato, ossia “non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo ix-bis del libro II del codice penale, e (…) non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione degli animali”. Inoltre, sempre a seguito dell’accertamento della violazione di cui sopra, la domanda di contributo relativa all’anno 2014 è stata dichiarata inammissibile. Contro le decisioni dell’Amministrazione, il sig. Eusanio Martino ha presentato ricorso al TAR per il Lazio, chiedendo sia l’annullamento dei provvedimenti di decadenza dei contributi già assegnati che di quello che dichiarava inammissibile la domanda di contributo per l’anno 2014. Il TAR per il Lazio, con sentenza dell’11 giugno 2015, ha accolto il ricorso ed annullato i provvedimenti impugnati, condannando il Ministero al pagamento, in favore del ricorrente Eusanio Martino, delle spese di giudizio, in quanto, secondo il giudice amministrativo, «la condanna riportata dal ricorrente non rientra né tra quelle previste dal codice penale né tra quelle discendenti da una ´violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione degli animali´». Secondo il giudice amministrativo, la ratio della norma violata attiene alla prevenzione e alla repressione del pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e non direttamente alla protezione degli animali e, pertanto, l’Amministrazione ha erroneamente applicato la previsione del decreto ministeriale 20 novembre 2007, “la quale – sottolinea il TAR - presuppone invece la violazione di un profilo di interesse protezionistico”. Relativamente al triennio 2015–2017, il sig. Martino Eusanio non ha presentato alcuna domanda di contributo per attività circensi.
Documentazione:
Gagnarli 28 settembre 2015
(documento in formato pdf, peso 270 Kb, data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2015 )