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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-07902 del dep. Aniello Formisano. Processi di riqualificazione del personale.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-07902, nel quale l’Onorevole interrogante, con riferimento alle richieste di passaggio professionale e di riconoscimento della relativa posizione economica da parte del personale interno, inserito nelle graduatorie definitive dei processi di riqualificazione, chiede di conoscere quali iniziative si intenda porre in atto per accogliere tale istanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2007 venne autorizzata l’assunzione nell’ex posizione economica e giuridica C1 (ora Terza area-F1) di 460 unità (a fronte di n. 920 posizioni richieste dall’Amministrazione) di personale già in servizio nell’ex area B (ora Seconda area) di questo Ministero. Con decreto direttoriale 24 luglio 2007, vennero indette le procedure per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 per diversi profili professionali. Con decreto direttoriale 29 luglio 2010, il direttore generale per l’Organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale approvò le graduatorie definitive della procedura in questione, relative ai profili professionali di funzionario architetto, funzionario storico dell’arte, funzionario archeologo e procedette all’inquadramento economico e giuridico del personale vincitore. Per i restanti profili professionali (tra cui funzionario amministrativo, archivista di stato, restauratore, esperto in comunicazione), la procedura si concluse con il decreto direttoriale 20 dicembre 2012 di approvazione delle graduatorie. Nel novembre 2012, prima di procedere all’approvazione delle citate graduatorie, la direzione generale sopra citata chiese al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la possibilità, nei limiti delle economie di spesa e dei posti disponibili in organico, di poter attingere dalle predette graduatorie per un numero di posti maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti nel bando nel 2007. Sul punto, il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota del 10 dicembre 2012, n. 49969, evidenziò l’impossibilità per il Ministero di ampliare il numero dei posti messi a concorso nel 2007 e autorizzati dagli organi di controllo, stante la disposizione di cui all’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (secondo il quale “le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni ”. Quanto sopra esposto era stato, peraltro, già evidenziato dal Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare del 18 ottobre 2010, n. 46078, e in quella successiva del 22 febbraio 2011, n. 11786. Inoltre, l’art. 62 del decreto legislativo sopra citato, prevede anche che “le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso”. Il Dipartimento della Funzione pubblica, con una circolare del 2013 riguardante gli “indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti”, relativamente allo scorrimento delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, ha ribadito al punto 3.1 che “l’utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di Area banditi anteriormente al 1 gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva”. Tale orientamento è stato confermato anche dal Tribunale amministrativo del Lazio con sentenza n. 6945/2012, nella quale è stato evidenziato che “se è vero che l’art. 2 comma 3 del d.l. 34/2011 si riferisce semplicemente alle “graduatorie in corso di validità”, senza distinguere tra quelle provenienti da concorso pubblico o da progressioni verticali, tuttavia la norma deve essere letta in combinato con quanto disposto dall’art. 24 della legge 150/2009”. Riguardo alla deroga che, secondo l’interrogante, sarebbe “già stata fatta per il personale delle dogane”, l’Ispettorato generale per gli Ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 18878 del 13 marzo 2015, ha precisato che quanto avvenuto all’Agenzia delle Dogane è analogo a quanto è avvenuto in questo Ministero: la procedura bandita dall’Agenzia delle Dogane - autorizzata entro il 31 dicembre 2009 (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2009) e relativa a 550 unità di area Terza, F1 - si è limitata, ai fini dell’inquadramento nell’area superiore, ai soli vincitori della procedura medesima. Quanto alla questione della “non onerosità dell’eventuale inquadramento degli idonei”, lo stesso Dipartimento ha tenuto a ribadire che tale questione “non ha rilevanza, considerato che il mancato superiore inquadramento degli stessi idonei deriva esclusivamente dalle ragioni di carattere ordinamentale”, sopra illustrate. Alla luce di quanto sopra esposto, le progressioni di carriera cosiddette “verticali”, ai sensi della vigente normativa, dal 1 gennaio 2010, possono essere previste esclusivamente con le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento in favore degli interni. Quindi, come anche chiarito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per consentire progressioni di carriera verticali si rende necessaria una modifica legislativa. Il Ministero ha più volte presentato in fase istruttoria, per diversi provvedimenti legislativi, proposte in questo senso che non hanno però trovato esito favorevole. L’Amministrazione rimane impegnata a trovare una soluzione ma, naturalmente, affinché questa soluzione avvenga in via legislativa, è fondamentale anche l’impegno del Parlamento.
Documentazione:
Formisano 19 novembre 2015
(documento in formato pdf, peso 3010 Kb, data ultimo aggiornamento: 08 gennaio 2016 )