Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-07102, nel quale l’Onorevole interrogante, con riferimento a due progetti riguardanti l’ampliamento e la riqualificazione dell’area del porto di Santa Margherita Ligure, chiede se non si ritenga che “i due progetti, che secondo l’interrogante trasformano il porticciolo da porto rifugio in una ennesima , possano alterare l’aspetto paesistico della cittadina rivierasca”. L’area del porto di Santa Margherita Ligure è stata sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale dell’11 giugno 1954; è inoltre sottoposta alle disposizioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico della regione Liguria (D.C.R. n. 6 del 25 febbraio 1990) e della Variante di aggiornamento del piano territoriale di coordinamento della costa (D.G.R. 936 del 29 luglio 2011). Tra la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria (di seguito Direzione regionale) e la regione Liguria, il 30 luglio 2007, è stato stipulato un accordo, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, che prevede per l’area la presentazione della relazione paesaggistica non semplificata. Nel 2012, la direzione regionale aveva espresso il parere circa l’opportunità di sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) il progetto preliminare del piano urbanistico del comune di Santa Margherita Ligure, in considerazione dei potenziali significativi impatti diretti e indiretti che il piano avrebbe potuto avere sul patrimonio culturale, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente tutelato compreso nel territorio comunale di Santa Margherita. Nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica successivamente avviato dalla regione Liguria, nel febbraio 2014, la medesima direzione regionale, sulla base dei pareri endoprocedimentali rilasciati dalle soprintendenze competenti, in data 3 aprile 2014 con nota n. 3017, esprimeva il proprio parere evidenziando la notevole valenza paesaggistica del porto e precisando che ogni eventuale modifica avrebbe dovuto essere valutata nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica sul progetto di riordino dell’ambito portuale, dettando, altresì, una serie di prescrizioni relative sia ad aspetti di tutela monumentale che di tutela paesaggistica e archeologica. Relativamente alle proposte progettuali cui si riferisce l’interrogazione, la Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Liguria (di seguito Soprintendenza BAP) non ha ancora espresso alcun parere di merito sulla scelta dei due progetti presentati ma è intervenuta alle conferenze di servizi solo a titolo collaborativo, precisando che avrebbe espresso il parere di competenza sul progetto definitivo completo di tutta la documentazione necessaria. La stessa Soprintendenza BAP, sempre a titolo collaborativo, ha fornito un proprio contributo istruttorio al Comitato tecnico regionale avviato dalla regione Liguria per la valutazione dei due progetti presentati. In tale documento, pur non configurandosi come parere definitivo, sono state evidenziate criticità riscontrate in entrambe le soluzioni progettuali. La Soprintendenza BAP, infatti, sebbene fosse difficoltosa “una coerente valutazione dell’impatto paesaggistico delle diverse proposte, in ragione della disponibilità unicamente di elaborati di massima e/o preliminari, la cui definizione risulta pertanto inadeguata a valutare l’impatto delle opere sul pregiato contesto paesaggistico del porto rifugio di Santa Margherita Ligure”, ha ritenuto che le soluzioni proposte “non affrontano in modo coerente le tematiche dell’inserimento nel paesaggio delle nuove strutture o dotazioni in progetto, traducendosi in opere che appaiono capaci di snaturare in modo rilevante le particolari connotazioni dell’area interessata” (nota n. 6235 del 3 marzo 2015). Con successiva nota n. 14533 dell’8 giugno scorso la Soprintendenza BAP ha comunicato che la conferenza di servizi in sede deliberante, tenutasi in data 29 aprile 2015, viste le delibere del consiglio comunale di Santa Margherita Ligure e della Giunta regionale, ha ammesso il progetto della società Santa Benessere & Social S.P.A. escludendo quello della S.I.M.E.S. Tigullio e che quest’ultima ha presentato ricorso contro il comune di Santa Margherita Ligure e nei confronti dell’altra società, della regione Liguria, della Soprintendenza BAP e della Soprintendenza Archeologia della Liguria, per l’annullamento del procedimento ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 29 dicembre 1997, relativo alla richiesta di concessione demaniale marittima presentata da entrambe le società richiedenti. La Soprintendenza BAP, stante il rilevante interesse del contesto portuale di Santa Margherita Ligure, si riserva di esaminare la soluzione prescelta dalla conferenza dei servizi, che dovrà essere predisposta ad un livello progettuale definitivo, completa di tutta la documentazione necessaria ad un’attenta valutazione. Per quanto riguarda l’aspetto della tutela archeologica, la direzione generale Archeologia, sulla base di quanto riferito dalla competente Soprintendenza Archeologia della Liguria, ha comunicato che nel comune di Santa Margherita Ligure non sono presenti siti dichiarati di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e che la Soprintendenza Archeologia, per emettere il parere di merito, sottoporrà i progetti di interventi nell’area del porto alla valutazione inerente le attività di archeologia preventiva, in conseguenza delle risultanze desunte dalla Carta del rischio archeologico (articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ad integrazione della progettazione preliminare che il comune di Santa Margherita Ligure sta attualmente elaborando.Documentazione:
Quaranta 23 settembre 2015
(documento in formato pdf, peso 179 Kb, data ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2015 )
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:21 / Ultimo aggiornamento 2020-11-09 13:17:11