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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-04692 del sen. Salvatore Torrisi. Ente Teatro Nazionale di Sicilia della Città di Catania.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-04692 nel quale il Senatore interrogante, premesso che è stata più volte sollevata la questione della natura, pubblica o privata, del Teatro di Sicilia Stabile di Catania, in conseguenza dell'avvenuta inclusione di detto ente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale, nonché nell'elenco ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli enti pubblici vigilati dalla Provincia regionale di Catania, e che il Teatro di Sicilia Stabile di Catania, secondo le previsioni del proprio statuto, è un'associazione di diritto privato, chiede di sapere quale sia la reale valenza giuridico-amministrativa degli elenchi ISTAT, se l'attività di gestione dell' ente Teatro Nazionale di Sicilia della città di Catania, e i rapporti di lavoro con esso intercorrenti debbano essere assoggettati o meno alla disciplina pubblicistica, e se rimanga ferma la validità dei contratti di lavoro stipulati in regime privatistico negli anni 2009-2010. Preliminarmente, si osserva che l’ente Teatro Nazionale di Sicilia della città di Catania, già Teatro Stabile ad iniziativa pubblica ai sensi dell’art. 9 del DM 12 novembre 2007, è un’associazione dotata di personalità giuridica di diritto privato che non persegue finalità di lucro. Secondo le disposizioni dello Statuto, sono soci fondatori dell'Associazione il Comune di Catania, la Provincia Regionale di Catania, la Regione Siciliana e l’ente Teatro di Sicilia. Il Comune di Catania, la Regione Siciliana e la Provincia Regionale di Catania, o eventuale ente subentrante, sono anche associati necessari dell’ente. Possono, altresì, aderire all’Associazione, con la qualifica di associati ordinari, altri enti (anche locali e territoriali) e soggetti pubblici o privati, i quali ne facciano richiesta, a condizione che assumano l’impegno di sostenere, con versamenti annuali ordinari, le attività istituzionali dell’ente. Attualmente è associato ordinario la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania. L’ente ha lo scopo di produrre ed eseguire spettacoli teatrali, nell’intento di sostenere ed arricchire le tradizioni del teatro di prosa in generale e del teatro siciliano in particolare; di contribuire all’educazione artistica, culturale e spirituale del popolo e di fare conoscere, attraverso una loro maggiore divulgazione e valorizzazione, le opere di autori italiani, siciliani e stranieri, riservando un prevalente rilievo alla produzione nazionale; di curare la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e teatrali, attraverso una propria Scuola d’arte drammatica, nonché di sostenere l’attività di ricerca e sperimentazione, anche in coordinamento con l’Università, con altre associazioni o compagnie specializzate nel settore. Tutti i soci, siano essi fondatori, necessari od ordinari, devono provvedere a contribuire al finanziamento dell’ente, ciascuno in proporzione agli impegni assunti al momento del proprio ingresso nella compagine degli associati, con la sola ed esclusiva eccezione dell’Ente Teatro di Sicilia, in quanto storico promotore e fondatore dell’ente Teatro Stabile di Catania. Dell’attuale Consiglio di amministrazione fanno parte, oltre al Presidente, nominato dall’Assemblea dei soci tra i componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza del Comune di Catania, e al Vice Presidente, nominato quale componente in rappresentanza della Regione Siciliana, 3 membri, di cui uno designato dalla medesima Regione Siciliana, uno dalla Provincia Regionale di Catania e uno dall’ente Teatro di Sicilia. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da due membri effettivi, di cui uno designato dalla Regione siciliana e l’altro dal Comune di Catania. Con il D.M. 1 luglio 2014, n. 71, recante “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, l’ente è stato collocato nel settore “Teatri di rilevante interesse culturale”, ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto. Alla luce dei recenti interventi normativi, l’ente Teatro Nazionale di Sicilia della città di Catania rientra nella fattispecie degli enti di diritto privato rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull’attività con carattere di continuità, ovvero un’influenza dominante sulle decisioni dell’ente. Da ciò discende l’assoggettabilità dell’ente Teatro Nazionale di Sicilia della Città di Catania agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal decreto legislativo n. 33/2013. Entrando nel merito delle questioni poste dall’interrogante, si rappresenta che l’ente risulta inserito nell’elenco ISTAT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015, tra i Teatri stabili ad iniziativa pubblica. Per un esatto inquadramento della problematica, occorre premettere che, sulla base del SEC2010, il nuovo Sistema Europeo dei Conti, l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore delle “Amministrazioni Pubbliche” (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche. Il Settore S13 è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del Paese. Secondo il SEC2010, ogni unità istituzionale viene classificata o meno nel Settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa. Per stabilire se una unità controllata dalle amministrazioni pubbliche debba essere classificata nel settore S13, il SEC2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l’applicazione del test market/non market (test del 50%) e l’analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui opera. Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) dell’unità istituzionale considerata. Le condizioni di concorrenzialità in cui operano le unità istituzionali devono essere verificate mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell’offerta (quali ad esempio le modalità di affidamento, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta). L’elenco delle unità che fanno parte del settore S.13 costituisce il riferimento per il calcolo degli aggregati dell’indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche. I medesimi dati sono utilizzati dall’Unione Europea ai fini del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anche per verificare la congruenza degli stessi rispetto agli obiettivi definiti da ciascun Paese con il proprio programma di stabilità e crescita. Tuttavia, a livello nazionale, l’elenco ISTAT ha assunto funzioni ben più ampie, tenuto conto della finalità costantemente seguita dal legislatore nazionale di utilizzare tale elenco quale ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie stabilite dalla legge finanziaria di ciascun anno e da altri atti legislativi volti a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del contenimento della spesa pubblica. Conseguentemente, l’inclusione nell’elenco ISTAT comporta implicazioni in termini di impostazioni del bilancio, di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di obblighi di pubblicità, trasparenza, di misure di contenimento della spesa, di misure in materia di personale. Resta tuttavia ferma l’applicazione del regime privatistico ai rapporti di lavoro intercorrenti con il personale dipendente.
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:27:48 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:27:48