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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-01916 della sen. Loredana De Petris. Roma. Località Falcognana. Impianto di discarica gestito dalla società Ecofer Ambiente S.r.l.
Testo del comunicato
Nell’interrogazione parlamentare n. 4-01916, in relazione alla discarica di proprietà della Ecofer Ambiente Srl, situata in località Falcognana (Roma) la Senatrice interrogante ritiene che, a suo giudizio, “effettuando la ricostruzione dell'iter autorizzativo relativo alla discarica si individuano …. una serie di illegittimità che compromettono la validità dei permessi forniti dalla Regione Lazio dal 2007 in poi”, a causa del mancato coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo nelle procedure autorizzative. Chiede, pertanto, di sapere se sia stato richiesto, per il tramite della Soprintendenza competente, il sequestro delle opere abusivamente realizzate e se sia stato comunicato, per il tramite della Soprintendenza, alla Regione Lazio la nullità delle autorizzazioni fornite dall'ente regionale in quanto prive di valutazione e autorizzazione paesaggistica. Al fine di ricostruire la questione oggetto dell’interrogazione, di indubbia complessità e delicatezza, e che ha visto il succedersi di provvedimenti amministrativi e decisioni del giudice amministrativo, in una sequenza tuttora non conclusa, si riferisce anzitutto quanto comunicato dal Segretariato regionale MIBACT del Lazio e dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per il Comune di Roma, competenti per territorio. La Direzione regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative. Area Valutazione impatto ambientale della Regione Lazio, con nota n. 98192 del 18 novembre 2013, convocò per la data del 10 dicembre 2013 una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto Ottimizzazioni impiantistiche e gestionali finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’impianto di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi e realizzazione impianto fotovoltaico da 988 KW in loc. Falcognana Via Ardeatina km. 15,300, nel comune di Roma, proposto da Ecofer Ambiente S.R.L., invitando a parteciparvi, per questa Amministrazione, la ex Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la ex Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma e la ex Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio. In data 21 ottobre 2013, precedentemente quindi alla convocazione di cui sopra, in esito ad una segnalazione di esecuzione di lavori abusivi consistenti in movimenti di terra che si stavano eseguendo nell’area sopracitata, funzionari della ex Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma e della ex Direzione regionale di questo Ministero, unitamente a funzionari della Polizia Roma Capitale, avevano effettuato un sopralluogo constatando che erano stati effettuati movimenti di terra in un’area delimitata da una recinzione, adiacente all’invaso del lotto della discarica in corso di realizzazione. Successivamente a detto sopralluogo, con nota n. 20234 del 28 novembre 2013, la ex Soprintendenza chiese la sospensione di detti lavori ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tale nota, la Soprintendenza evidenziava che “l’area su cui insiste la discarica è interessata dal fosso dei Preti, corso di acqua pubblica, diramazione del Rio Petroso, facente parte del bacino del fosso di Vallerano, uno dei più ampi e articolati sistemi idrografici della Campagna Romana, tutelato dalla legge 431/85 con relativa fascia di rispetto 150 metri; la Valle dei fossi di Falcognana, Rudicelli e Vallerano, individuata secondo le procedure stabilite dall'art. 143, c. 1, l. d), è tutelata come area agricola identitaria della Campagna Romana dal PTPR Lazio, adottato nel dicembre 2007 e disciplinata dall’art. 42, c. 4, l. b) delle relative norme; l'area della Falcognana dal 31 luglio 2009, data della pubblicazione del vincolo Agro Romano Sud, Ardeatina, Laurentina, ai sensi dell'art. 139, c.2, è sottoposta alla dichiarazione di interesse ex art. 136 del d.lgs 42/04. L’area è, inoltre, disciplinata dalle norme concernenti l'ambito del Paesaggio Agrario di Rilevante Valore, ex art. 12 delle norme allegate alla dichiarazione di interesse DDR 25/1/2010; nella tavola A della cartografia del PTPR e nella cartografia del PRAE del Lazio l’area della discarica è indicata come cava dismessa”. Si dava conto, poi, che, dalla documentazione trasmessa dalla polizia municipale, successivamente al sopralluogo, si era potuto desumere che “la fascia di rispetto del fosso tutelato è stata interessata da movimentazione di terra” e che “la determinazione dirigenziale n. B2211 del 20 aprile 2010 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio—Direzione Regionale "Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti" Area Rifiuti e la Determinazione Dirigenziale n. A04909 del 13 giugno 2013 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio-Direzione Regionale "Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti" Area Ciclo integrato dei Rifiuti sono state rilasciate prive delle autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146 dlgs 42/2004 s.m.i.”. Tanto premesso, l’ex Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma motivava la richiesta di sospensione in considerazione del fatto che: “per il regime vincolistico vigente dal 2003, ai sensi della legge Galasso 431/85, erano già tutelati i 150 metri della fascia di rispetto del fosso dei Preti; che dalla data di adozione del PTPR, essendo stata censita la località Falcognana tra le aree identitarie ex art. 134, c. 1 lettera c) del dlgs 42/04, il sito della discarica è sottoposto alle disposizioni dell'art. 146 del dlgs 42/04; le norme di salvaguardia del vincolo dell'Agro Romano sono entrate in vigore dal 31 luglio 2009: pertanto la Regione Lazio, in piena vigenza di vincolo, avrebbe dovuto trasmettere alla SBAP Roma qualsiasi atto autorizzativo, riguardante sia nuovi impianti sia ampliamenti dell'attività della discarica; per quanto attiene alle discariche (punto 4.8.1 delle norme) nel paesaggio agrario di rilevante valore, dove è sita la discarica al km 15,300 di via Ardeatina Loc. Falcognana, non sono consentite nuove realizzazioni e per quelle esistenti, autorizzate, la loro permanenza è subordinata ad opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto; le opere abusivamente realizzate nell'area in oggetto risultano in contrasto con la tutela dei Beni paesaggistici poiché non conformi alla disciplina d'uso del paesaggio di rilevante valore e non compatibili con i valori paesaggistici tutelati dai DDR 25/1/2010 ex art. 136 del dlgs 42/04, che riconosce il rilevante interesse pubblico di questo territorio, in particolare per la stratificazione e la densità di beni naturali e culturali che insistono sull'area della Falcognana”. Riguardo al procedimento di VIA in corso di svolgimento, l’ex Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio (con nota prot. n. 23806 del 16 dicembre 2013), assunti i pareri endoprocedimentali delle soprintendenze competenti, espresse alla Regione Lazio “parere negativo alla realizzazione delle opere proposte, in quanto le aree interessate, risultano viziate dalle irregolarità rappresentate dalla preposta Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici” nella succitata nota n. 20234 del 28 novembre 2013. Contro la richiesta di sospensione dei lavori, la società Ecofer propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (TAR Lazio), chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensiva dell’efficacia. Il Tribunale amministrativo ha accolto, dapprima, l’istanza cautelare di sospensiva (ordinanza n. 1240 del 14 marzo 2014) e, successivamente, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento di sospensione dei lavori disposto dalla Soprintendenza (sentenza n. 2342 del 9 febbraio 2015), accogliendo il ricorso della Ecofer Ambiente. Relativamente alla circostanza che i lavori avessero interessato la fascia di rispetto del fosso dei Preti, corso di acqua pubblica, il giudice amministrativo, richiamate le considerazioni espresse nelle precedenti sentenze TAR Lazio 11218/2005 e Consiglio di Stato 6029/2006 – sempre riguardanti l’attività svolta dalla Ecofer nello stessa discarica - circa la “compatibilità delle distanze intercorrenti tra la discarica e i centri abitati, e case sparse e le località circonvicine e il rispetto delle previsioni normative che disciplinano quel territorio” - ha specificato che il Fosso dei Preti non è elencato tra i corsi d’acqua di interesse ambientale ricompresi nel Bacino di Fosso di Vallerano per come risulta dal Piano territoriale paesistico n. 15/3 “Vallerano, Castel di Leva, Tor Pagnotta, Cecchignola”, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 20 dicembre 1994, n. 9849. Pertanto, il rilievo di illiceità dei lavori eseguiti dalla società non si presenta adeguatamente confortato. Riguardo alla sussistenza o meno di un titolo autorizzatorio valido alla realizzazione degli interventi nella discarica, il tribunale ha rilevato come le attività in corso al momento del sopralluogo dei funzionari della Soprintendenza fossero assistite dal complesso delle autorizzazioni preesistenti, costituito dal decreto n. 28 del 4 aprile 2003 dell’Assessorato all’ambiente della Regione Lazio (cui accedeva il successivo contratto del 28 luglio 2003), dall’autorizzazione B2211 del 20 aprile 2010 e dall’autorizzazione A04909 del 13 giugno 2013. Il giudice ha ritenuto che “in assenza di interventi provvedimentali di esplicita rimozione degli atti autorizzatori regionali che, per come si è verificato ed illustrato, ammettono la realizzazione degli interventi posti in essere dalla Ecofer Ambiente e considerati ´non assentiti´ dalla Soprintendenza, l’intervento sospensivo della Soprintendenza finisce con il perdere giuridica efficacia (e comunque si manifesta per ciò solo illegittimo) dinanzi alla permanenza di atti che consentono la realizzazione dei denunciati interventi”. Il MIBACT ha impugnato la suddetta sentenza; il giudizio è pendente avanti il Consiglio di Stato, che si confida voglia riformare la sentenza del TAR, riconoscendo le buone ragioni di questa Amministrazione. Successivamente alla sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, la Direzione regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative. Area Qualità dell’ambiente e valutazione impatto ambientale della Regione Lazio, ha concluso il procedimento di VIA, assumendo la richiamata determinazione G15359 del 9 dicembre 2015 di pronuncia di compatibilità ambientale: ”negativa per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, sulla base del parere negativo espresso in sede di conferenza dei servizi ex art. 25 comma 3 del D. Lg, 152/2006 dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (ex beni Architettonici e Paesaggistici) del MIBACT, intervenuta nel procedimento in qualità di soggetto competente in materia ambientale in quanto l’area interessata alla realizzazione del suddetto impianto è sottoposta vincolo paesaggistico; positiva, fermo restando gli esiti della sentenza del TAR Lazio succitata, per l’aumento dei Codici CER, … per il sistema del trattamento in situ del percolato e per l’impianto di trattamento degli scarichi civili mediante evapotraspirazione, alle condizioni evidenziate nella allegata Istruttoria tecnico-amministrativa”.
Documentazione:
De Petris 27 aprile 2016
(documento in formato pdf, peso 319 Kb, data ultimo aggiornamento: 16 maggio 2016 )