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Piano casa, circolare MiC risolve dubbi su ruolo Soprintendenze
Testo del comunicato
Parere entro 90 giorni, silenzio-assenso per casi marginali e residuali
L’articolo 36-bis del TUE, che consente di sanare interventi edilizi parzialmente difformi o realizzati senza SCIA e disciplina l’accertamento della compatibilità paesaggistica, è pienamente applicabile e non è in contrasto con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, stante il criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo e permanendo la natura vincolante del parere delle Soprintendenze ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio già effettuato. Il divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica non esclude, infatti, che il legislatore possa introdurre limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento.
Così una circolare del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiC chiarisce la portata normativa di questo articolo della legge n.105/2024 nota come “Salva Casa”, che ha promosso la nuova disciplina semplificativa per le procedure edilizie e urbanistiche, fugando ogni interpretazione normativa su eventuali possibili rallentamenti nell'applicazione del provvedimento.
La circolare, inoltre, ribadisce che il parere della Soprintendenza, da esprimere entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, resta vincolante e, dopo tale termine, si forma il silenzio-assenso, e invita pertanto le Soprintendenze ad approntare ogni efficace misura organizzativa per limitare tale evenienza a casi marginali e residuali.
Roma, 8 aprile 2025
Ufficio Stampa e Comunicazione MiC