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Quesiti su "Art Bonus: accollo del debito"
Testo del comunicato
Facendo seguito alla nota prot. n. 27858 del 17 novembre 2015 e alla richiesta di precisazioni di codesto Segretariato regionale, formulata con email in data 4 dicembre 2015, si rappresenta quanto segue.
La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 87/E, stabilisce che "le fondazioni bancarie possono fruire del credito di imposta disciplinato dall'art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, relativamente alle somme spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali."
La risoluzione nasce dalla richiesta di chiarimento di alcune fondazioni bancarie che, sulla base di protocolli di intesa stipulati con enti territoriali, intendono assumere l'obbligazione di dare esecuzione a progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali pubblici facendosi carico — in via esclusiva — dei relativi oneri finanziari e organizzativi e non, invece, erogando agli enti proprietari le somme necessarie per la realizzazione degli interventi.
Tali ipotesi di erogazione liberale realizzata da una fondazione bancaria, che, sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali, sostenga direttamente le spese per la progettazione e la realizzazione di interventi che rientrano tra quelli ammessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 201, n. 106 e s.m.i., possono dunque beneficiare del credito di imposta così detto "Art-Bonus".
In questi casi, tuttavia, non si realizza un accollo del debito, in quanto l'obbligazione ricade non sull'ente pubblico ma direttamente sulla fondazione bancaria, la quale commissiona la progettazione e la realizzazione dei lavori e paga le relative fatture ad essa intestate.
Tale ultima ipotesi, in cui ci sia l'accollo da parte di un terzo (anche una fondazione bancaria) di un debito dell'ente pubblico nei confronti di un fornitore per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, non è, a legislazione vigente, prevista tra quelle ammesse all'agevolazione fiscale "Art-Bonus".
(in allegato il documento PDF a firma del Capo Ufficio Legislativo)
Documentazione:
Parere del 15 dicembre 2015
(documento in formato pdf, peso 76 Kb, data ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2015 )
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:00 / Ultimo aggiornamento 2020-11-02 11:24:26