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Lettera del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Gino Famiglietti in merito alle preoccupazioni di alcuni docenti di Archeologia circa la nuova procedura
Testo del comunicato
Il 18 gennaio 2019 questa Direzione generale ha provveduto alla pubblicazione della circolare n. 4, con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alle richieste di concessioni di ricerche e scavi archeologici.
In risposta alle preoccupazioni espresse da alcuni docenti di Archeologia circa la nuova procedura, appare opportuno ricordare che il provvedimento ha sostituito ben otto precedenti circolari, emanate fra il 2000 e il 2018, ed ha proposto una sistematizzazione della materia che presenta novità rispetto al passato solo in ordine ai punti seguenti.
Il primo è rappresentato dal richiamo all’esclusiva competenza di questa Direzione generale per quanto attiene all’affidamento in concessione di ricerche archeologiche non invasive a richiedenti estranei all’Amministrazione. Già la previsione di legge contenuta negli articoli 88 e 89 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riserva al ‘Ministero’ (cioè alla struttura centrale dell’Amministrazione) la competenza in materia di ricerche archeologiche e la facoltà di dare in concessione a soggetti pubblici e privati la loro esecuzione. La disciplina operativa dettata con la circolare n. 4/2019 è diretta conseguenza della riorganizzazione ministeriale del 2016, che ha soppresso la Direzione generale Archeologia e le Soprintendenze di settore e ne ha attribuito le competenze, a livello centrale, all’unica Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, a livello periferico, alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. Alla luce del rinnovato assetto organizzativo, ed in particolare del fatto che a dirigere le neo-istituite Soprintendenze ABAP sono stati chiamati, e possono legittimamente esserlo, dirigenti appartenenti ai vari ruoli tecnici di questa Amministrazione (archeologi, architetti e storici dell’arte), è parso opportuno centralizzare l’autorizzazione all’esecuzione di ricerche archeologiche, anche non invasive, al fine di evitare che tale procedura autorizzativa sia demandata a Soprintendenti privi di adeguata specializzazione in ambito archeologico.
Il secondo riguarda l’opportunità di continuare a richiedere la preventiva rinuncia al premio di rinvenimento quando gli immobili interessati dagli scavi in concessione siano proprietà di enti pubblici territoriali. Come è noto agli addetti ai lavori, infatti, una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiaramente stabilito il principio in base al quale tali enti non hanno diritto al premio in quanto soggetti che concorrono istituzionalmente “al perseguimento del pubblico interesse alla conservazione ed incremento del patrimonio culturale della collettività”. Si tratta, tuttavia, di una sentenza che ha deciso su un caso specifico e, benché rappresenti un precedente giurisprudenziale significativo, è parso opportuno esplicitare in via formale un elemento, di natura essenzialmente precauzionale, che è già parte di una prassi consolidata.
Il terzo aspetto è rappresentato dalla necessità che il concessionario si impegni a tenere indenne l’Amministrazione dalle conseguenze di possibili eventi dannosi a carico delle persone impegnate nelle operazioni di scavo, o di terzi estranei, anche mediante la stipula di una polizza fideiussoria. Tale soluzione appare del tutto equilibrata rispetto allo scopo di garantire, da una parte e in via primaria e inderogabile, la sicurezza di tutti gli operatori sul campo e, dall’altra, di non costituire un aggravio di costi eccessivo per i concessionari, dal momento che la stipula di una polizza fideiussoria, al contrario di quanto accadrebbe con una fideiussione propriamente detta, non obbliga il sottoscrittore al materiale versamento dell’importo posto a garanzia. Tale previsione è resa necessaria, peraltro, dalla possibilità che a richiedere, e ottenere, la concessione possano essere non soltanto soggetti giuridici eventualmente già dotati di copertura assicurativa a favore dei propri operatori (come, ad esempio, le università e gli istituti di cultura), ma anche soggetti privati.
In ultimo, la circolare ha previsto che il parere della Soprintendenza competente sull’attività proposta dai soggetti richiedenti la concessione a questa Direzione generale debba dare conto delle condizioni in cui sono stati lasciati i siti indagati, alla fine di ogni campagna, anche in realtà territoriali differenti, da parte dello stesso ente, così come nel caso di rinnovo di una concessione nell’ambito di una ricerca pluriennale, segnalando in particolare, mediante opportuna documentazione fotografica, i casi di mancati restauri o consolidamenti di strutture, elenchi incompleti o eccessivamente sommari dei reperti, di ricoperture poco accurate dei terreni esplorati, potenzialmente rischiose per cose e persone. Si tratta di una misura dettata dalla necessità di prevenire comportamenti censurabili, e purtroppo non infrequenti, da parte dei concessionari. Proprio i docenti, che sono parte di un mondo ormai da anni abituato al principio della valutazione del lavoro svolto, non dovrebbero avere difficoltà a che il loro operato sia sottoposto a verifica di coerenza con gli impegni assunti al momento del rilascio delle concessioni.
Pertanto si ribadisce che obiettivo primario della circolare n. 4/2019 è quello di assicurare uniformità, speditezza ed efficienza ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e garantire parità di trattamento ai richiedenti, sia pubblici che privati, in una logica di trasparenza dell’azione amministrativa.
In risposta alle preoccupazioni espresse da alcuni docenti di Archeologia circa la nuova procedura, appare opportuno ricordare che il provvedimento ha sostituito ben otto precedenti circolari, emanate fra il 2000 e il 2018, ed ha proposto una sistematizzazione della materia che presenta novità rispetto al passato solo in ordine ai punti seguenti.
Il primo è rappresentato dal richiamo all’esclusiva competenza di questa Direzione generale per quanto attiene all’affidamento in concessione di ricerche archeologiche non invasive a richiedenti estranei all’Amministrazione. Già la previsione di legge contenuta negli articoli 88 e 89 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riserva al ‘Ministero’ (cioè alla struttura centrale dell’Amministrazione) la competenza in materia di ricerche archeologiche e la facoltà di dare in concessione a soggetti pubblici e privati la loro esecuzione. La disciplina operativa dettata con la circolare n. 4/2019 è diretta conseguenza della riorganizzazione ministeriale del 2016, che ha soppresso la Direzione generale Archeologia e le Soprintendenze di settore e ne ha attribuito le competenze, a livello centrale, all’unica Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, a livello periferico, alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. Alla luce del rinnovato assetto organizzativo, ed in particolare del fatto che a dirigere le neo-istituite Soprintendenze ABAP sono stati chiamati, e possono legittimamente esserlo, dirigenti appartenenti ai vari ruoli tecnici di questa Amministrazione (archeologi, architetti e storici dell’arte), è parso opportuno centralizzare l’autorizzazione all’esecuzione di ricerche archeologiche, anche non invasive, al fine di evitare che tale procedura autorizzativa sia demandata a Soprintendenti privi di adeguata specializzazione in ambito archeologico.
Il secondo riguarda l’opportunità di continuare a richiedere la preventiva rinuncia al premio di rinvenimento quando gli immobili interessati dagli scavi in concessione siano proprietà di enti pubblici territoriali. Come è noto agli addetti ai lavori, infatti, una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiaramente stabilito il principio in base al quale tali enti non hanno diritto al premio in quanto soggetti che concorrono istituzionalmente “al perseguimento del pubblico interesse alla conservazione ed incremento del patrimonio culturale della collettività”. Si tratta, tuttavia, di una sentenza che ha deciso su un caso specifico e, benché rappresenti un precedente giurisprudenziale significativo, è parso opportuno esplicitare in via formale un elemento, di natura essenzialmente precauzionale, che è già parte di una prassi consolidata.
Il terzo aspetto è rappresentato dalla necessità che il concessionario si impegni a tenere indenne l’Amministrazione dalle conseguenze di possibili eventi dannosi a carico delle persone impegnate nelle operazioni di scavo, o di terzi estranei, anche mediante la stipula di una polizza fideiussoria. Tale soluzione appare del tutto equilibrata rispetto allo scopo di garantire, da una parte e in via primaria e inderogabile, la sicurezza di tutti gli operatori sul campo e, dall’altra, di non costituire un aggravio di costi eccessivo per i concessionari, dal momento che la stipula di una polizza fideiussoria, al contrario di quanto accadrebbe con una fideiussione propriamente detta, non obbliga il sottoscrittore al materiale versamento dell’importo posto a garanzia. Tale previsione è resa necessaria, peraltro, dalla possibilità che a richiedere, e ottenere, la concessione possano essere non soltanto soggetti giuridici eventualmente già dotati di copertura assicurativa a favore dei propri operatori (come, ad esempio, le università e gli istituti di cultura), ma anche soggetti privati.
In ultimo, la circolare ha previsto che il parere della Soprintendenza competente sull’attività proposta dai soggetti richiedenti la concessione a questa Direzione generale debba dare conto delle condizioni in cui sono stati lasciati i siti indagati, alla fine di ogni campagna, anche in realtà territoriali differenti, da parte dello stesso ente, così come nel caso di rinnovo di una concessione nell’ambito di una ricerca pluriennale, segnalando in particolare, mediante opportuna documentazione fotografica, i casi di mancati restauri o consolidamenti di strutture, elenchi incompleti o eccessivamente sommari dei reperti, di ricoperture poco accurate dei terreni esplorati, potenzialmente rischiose per cose e persone. Si tratta di una misura dettata dalla necessità di prevenire comportamenti censurabili, e purtroppo non infrequenti, da parte dei concessionari. Proprio i docenti, che sono parte di un mondo ormai da anni abituato al principio della valutazione del lavoro svolto, non dovrebbero avere difficoltà a che il loro operato sia sottoposto a verifica di coerenza con gli impegni assunti al momento del rilascio delle concessioni.
Pertanto si ribadisce che obiettivo primario della circolare n. 4/2019 è quello di assicurare uniformità, speditezza ed efficienza ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e garantire parità di trattamento ai richiedenti, sia pubblici che privati, in una logica di trasparenza dell’azione amministrativa.
Il Direttore Generale
Dott. Gino Famiglietti
Roma, 2 febbraio 2019
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:28:15 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:28:15