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Genova: individuati i criteri che qualificano le Botteghe Storiche, i Locali di Tradizione e i Locali di Interesse Culturale
Testo del comunicato
Mercoledì 13 ottobre 2010, alle ore 11, nella Sala da Ballo di Palazzo Reale è stato presentato del documento concordato tra il Comune di Genova, la Soprintendenza per Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici della Liguria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova e le Associazioni di categoria del Commercio e dell’Artigianato per l'individuazione dei criteri qualificanti “ Botteghe Storiche, Locali di Tradizione e Locali di Interesse Culturale”.
Possono ottenere la qualifica di Bottega Storica gli esercizi commerciali ed artigianali che:
- abbiano almeno 70 anni di attività
- possiedano almeno tre degli elementi essenziali come di seguito indicati, conservati in misura non inferiore al 70%.
a) gli elementi architettonici, esterni e interni:
insegne di vetrine e ingressi, pavimenti, decorazioni, rivestimenti, banconi e arredi in marmo o pietra, scale di struttura tipica, infissi e arredi non rimuovibili in metallo, vetrate
b) gli arredi, mobilio di servizio connesso alla fruizione commerciale:
porte, vetrine e insegne, armadi, tavoli, espositori, banconi in legno, sedie, specchiere, scaffali, librerie, tendaggi, lampadari e lampade, tappeti
c) le attrezzature, elementi necessari all’esercizio dell’attività:
strumenti di ogni genere utilizzati nella lavorazione, preparazione e vendita di prodotti, vasellame, oggetti in vetro, cristallo e metallo, posateria, tovaglie e relativo corredo, strumenti e macchine da calcolo e da misura
Costituiscono inoltre elementi per l’assegnazione della qualifica:
d) i documenti:
manoscritti, stampe, immagini in qualsiasi supporto e tecnica, conservati presso il locale ovvero, in caso di delicatezza o rarità, visibili dagli studiosi ed eventualmente esposti in riproduzione, che attestino la continuità dell’attività specifica del locale da almeno 70 anni, la eventuale frequentazione di personaggi illustri o legami con la storia e la letteratura
e) il contesto storico- ambientale:
l’ambiente edilizio e urbanistico connesso al locale, sia relativamente all’edificio in cui si trova, sia per quanto riguarda la zona circostante, considerato in un’area collegata al contesto di fruizione della bottega e relativa sia alle vicinanze sia agli accessi significativi. Tale contesto deve mantenere qualità ambientale di rilievo e non avere subito trasformazioni tali da rendere non recuperabile la struttura tradizionale del tessuto urbano
Per quanto riguarda i punti a e b, potranno essere considerati storici elementi architettonici e arredi databili a più di 50 anni, laddove la loro qualità progettuale complessiva e lo stato di conservazione risultino di eccezionale interesse.
Ai locali la cui attività dati da oltre 70 anni, ma non presentino altre caratteristiche richieste, può essere concessa la qualifica di Locale di tradizione, con eventuale sistemazione di insegna identificativa.
I locali di realizzazione e/o arredo di recente datazione, ma che presentano eccezionale qualità progettuale o decorativa, possono essere riconosciuti quali Esercizio di interesse culturale, con procedura analoga a quella di cui al precedente comma.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 -
Art. 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.
(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all’articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 10-07-2002
REGIONE LIGURIA
MISURE DI SOSTEGNO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 11
del 24 luglio 2002
CAPO V
ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO NEI CENTRI
URBANI
ARTICOLO 16
(Botteghe Storiche)
1. I Comuni possono predisporre l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul loro territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.
2. L’elenco di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato.
3. La Regione approva il modello di targa di Bottega Storica che viene attribuita agli esercizi commerciali compresi nell'elenco di cui al comma 1. Il Comune consegna la targa che viene esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
4. In caso di utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è applicata, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti ad essa individuati, delegati o subdelegati), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5. La Regione concede contributi in conto capitale per gli interventi di restauro conservativo delle Botteghe Storiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la concessione sono stabiliti dalla Regione.
6. I contributi di cui al comma 5 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n.69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.
Delibera Giunta Regionale n° 1366 dell’11/112005
Criteri per il censimento delle botteghe storiche esistenti sul territorio ligure
Possono ottenere la qualifica di Bottega Storica gli esercizi commerciali ed artigianali che:
- abbiano almeno 70 anni di attività
- possiedano almeno tre degli elementi essenziali come di seguito indicati, conservati in misura non inferiore al 70%.
a) gli elementi architettonici, esterni e interni:
insegne di vetrine e ingressi, pavimenti, decorazioni, rivestimenti, banconi e arredi in marmo o pietra, scale di struttura tipica, infissi e arredi non rimuovibili in metallo, vetrate
b) gli arredi, mobilio di servizio connesso alla fruizione commerciale:
porte, vetrine e insegne, armadi, tavoli, espositori, banconi in legno, sedie, specchiere, scaffali, librerie, tendaggi, lampadari e lampade, tappeti
c) le attrezzature, elementi necessari all’esercizio dell’attività:
strumenti di ogni genere utilizzati nella lavorazione, preparazione e vendita di prodotti, vasellame, oggetti in vetro, cristallo e metallo, posateria, tovaglie e relativo corredo, strumenti e macchine da calcolo e da misura
Costituiscono inoltre elementi per l’assegnazione della qualifica:
d) i documenti:
manoscritti, stampe, immagini in qualsiasi supporto e tecnica, conservati presso il locale ovvero, in caso di delicatezza o rarità, visibili dagli studiosi ed eventualmente esposti in riproduzione, che attestino la continuità dell’attività specifica del locale da almeno 70 anni, la eventuale frequentazione di personaggi illustri o legami con la storia e la letteratura
e) il contesto storico- ambientale:
l’ambiente edilizio e urbanistico connesso al locale, sia relativamente all’edificio in cui si trova, sia per quanto riguarda la zona circostante, considerato in un’area collegata al contesto di fruizione della bottega e relativa sia alle vicinanze sia agli accessi significativi. Tale contesto deve mantenere qualità ambientale di rilievo e non avere subito trasformazioni tali da rendere non recuperabile la struttura tradizionale del tessuto urbano
Per quanto riguarda i punti a e b, potranno essere considerati storici elementi architettonici e arredi databili a più di 50 anni, laddove la loro qualità progettuale complessiva e lo stato di conservazione risultino di eccezionale interesse.
Ai locali la cui attività dati da oltre 70 anni, ma non presentino altre caratteristiche richieste, può essere concessa la qualifica di Locale di tradizione, con eventuale sistemazione di insegna identificativa.
I locali di realizzazione e/o arredo di recente datazione, ma che presentano eccezionale qualità progettuale o decorativa, possono essere riconosciuti quali Esercizio di interesse culturale, con procedura analoga a quella di cui al precedente comma.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 -
Art. 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65;
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.
(comma introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all’articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 10-07-2002
REGIONE LIGURIA
MISURE DI SOSTEGNO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI E NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 11
del 24 luglio 2002
CAPO V
ALTRI INTERVENTI DI RECUPERO NEI CENTRI
URBANI
ARTICOLO 16
(Botteghe Storiche)
1. I Comuni possono predisporre l'elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul loro territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione.
2. L’elenco di cui al comma 1 deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato.
3. La Regione approva il modello di targa di Bottega Storica che viene attribuita agli esercizi commerciali compresi nell'elenco di cui al comma 1. Il Comune consegna la targa che viene esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
4. In caso di utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è applicata, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti ad essa individuati, delegati o subdelegati), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5. La Regione concede contributi in conto capitale per gli interventi di restauro conservativo delle Botteghe Storiche iscritte nell'elenco di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la concessione sono stabiliti dalla Regione.
6. I contributi di cui al comma 5 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n.69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.
Delibera Giunta Regionale n° 1366 dell’11/112005
Criteri per il censimento delle botteghe storiche esistenti sul territorio ligure
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:27:15 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:27:15