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DICHIARAZIONE TRIPODI: PRECISAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Testo del comunicato
L’impugnazione di alcune disposizioni della L.R. della Calabria n.14 del 2006 si fonda esclusivamente su motivazioni tecnico-giuridiche e ovviamente non politiche. L’art.117 (II comma lettera S) della Costituzione attribuisce in materia di paesaggio potestà legislativa esclusiva allo Stato mentre le regioni esercitano funzioni amministrative concorrenti, secondo quanto stabilito anche dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Diversamente, la Regione Calabria, nell’ambito di una legge destinata a disciplinare la materia del governo del territorio, ha inteso regolare direttamente – attraverso le disposizioni impugnate – la politica del paesaggio a livello regionale, omettendo, peraltro, di prevedere forme di coordinamento o di collaborazione con gli organi statali.
Si propone infatti di ridefinire con la legge regionale i contenuti della pianificazione paesaggistica prescindendo completamente dalla relativa legislazione statale.
Sono inoltre attribuite ad un provvedimento esclusivamente regionale (Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito) le funzioni di conservazione, recupero e valorizzazione del “patrimonio storico costruito”, evidentemente comprensivo di beni culturali, per i quali la funzione di tutela è riservata allo Stato.
Ufficio Stampa - MiBAC
tel. 066723.2261 .2262