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Circolare n.5/2011 UDCM - D.P.C.M. 3 agosto 2011. Autovetture di servizio
Testo del comunicato
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 20 Il (di cui si allega copia) sono state dettate nuove disposizioni
concernenti le modalità ed i limiti di utilizzo delle autovetture di servizio in dotazione alle amministrazioni pubbliche, al fine di ridurne numero e costo, in attuazione dell'articolo2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Tale provvedimento, in particolare:
a) individua all'articolo 2 i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, distinguendo quelle che possono essere assegnate in uso esclusivo a determinate Autorità
(tra cui Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato), da quelle che possono essere attribuite in uso non esclusivo, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, tra gli altri, ai Capi di Gabinetto dei Ministri ed ai Segretari Generali dei Ministeri. È previsto il divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati nello stesso articolo 2. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile;
b) individua all'articolo 3 le modalità di utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle autovetture di servizio, prevedendo, tra l'altro, la necessità della predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, del! 'autorizzazione da parte del vertice amministrativo al! 'utilizzo delle stesse sede e, eccezionalmente, fuori sede, nonché la necessità di provvedere alla graduale riduzione della dotazione delle autovetture di servizio fermo restando l'obbligo di non
effettuare spese di ammontare superiore ali '80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere;
c) individua all'articolo 4 i limiti di utilizzo delle autovetture di servizio di cui all'articolo 2;
d) prevede all'articolo 5 la realizzazione di un censimento permanente delle autovetture di servizio.
Il Segretario Generale, nell' esercizio delle funzioni di coordinamento, vorrà adottare tutte le iniziative e gli adempimenti necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto provvedimento.
Documentazione:
Circolare n.5/2011 dell'8/9/2011
(documento in formato pdf, peso 64 Kb, data ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2011)
Allegato alla Circolare n. 8/2011
(documento in formato pdf, peso 209 Kb, data ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2011)