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Circolare DG-ERIC n.3/2021: Norme per l'ammissione ai contributi statali annuali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534
Testo del comunicato
La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiBACT pubblica con circolare le Norme per l'ammissione ai contributi statali annuali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali".
Sono ammessi a presentare domanda di contributo gli istituti culturali, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248, che:
- svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
- svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
Le modalità di presentazione e di valutazione della domanda, così come i criteri di assegnazione del contributo, sono contenuti nella circolare n.3 del 10 febbraio 2021 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.
In sede di prima applicazione della presente circolare, limitatamente all’anno 2021, la domanda è presentata dall’1 al 31 marzo 2021. A decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi è presentata dal 2 al 31 gennaio di ciascun anno. Qualora i termini cadano in un giorno festivo, sono differiti al primo giorno non festivo successivo.
La presente circolare abroga e sostituisce la circolare DG-ERIC n. 15 del 21 dicembre 2020