COS’È IL BONUS VACANZE?
Se hai richiesto il Bonus Vacanze entro il 31 dicembre 2020, hai tempo per spenderlo entro il 31 dicembre 2021. Il Bonus Vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) come misura di sostegno al turismo interno dopo l'emergenza Covid-19, è un contributo erogato e spendibile digitalmente tramite l’app IO.
Il Bonus Vacanze offre un contributo fino a 500 euro per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. È destinato ai nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro.
L’importo del Bonus dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare:
- 500 euro per i nuclei composti da 3 o più persone
- 300 euro per quelli composti da 2 persone
- 150 euro per quelli composti da 1 persona
COME RICHIEDERE E USARE IL BONUS VACANZE?
Il Bonus Vacanze, erogato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in forma digitale esclusivamente attraverso IO, l’app dei servizi pubblici, è spendibile entro il 31 dicembre 2021. L’app IO è gratuita e disponibile negli store online, qui tutti i dettagli per ottenerla: io.italia.it/bonus-vacanze.
Al momento della registrazione dovrai autenticarti con la tua IDENTITÀ DIGITALE e ti verrà richiesto l'ISEE.
COME OTTENERE LA TUA IDENTITÀ DIGITALE?
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale: un
nome utente abbinato a una password, che ti permette di accedere in
sicurezza a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale.
Puoi richiedere SPID da casa, comodamente online, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale abilitati (Identity Provider) in base alle tue preferenze.
>> Non hai SPID? Clicca qui per richiederlo
>> Serve aiuto? Contatta il call center del tuo Identity Provider
COME SI USA SPID PER ACCEDERE A IO? youtu.be/70nZa1SlFPw
In alternativa a Spid potrai installare l’app IO utilizzando la tua Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0*).
COME CALCOLARE L’ISEE?
Per procedere alla richiesta del Bonus Vacanze è necessario avere un ISEE valido. Per il calcolo del reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dovrai presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):
un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali
necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e
ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre
successivo.
Puoi fare tutto da casa, online e gratuitamente, grazie alla DSU precompilata che contiene dati autodichiarati dall’utente e dati precompilati già forniti da Agenzia delle Entrate e INPS.
>> Scopri come ottenere la DSU precompilata per il calcolo dell’ISEE
>> Serve aiuto? Contatta il call center INPS
COME SI UTILIZZA IL BONUS VACANZE?
Sei un cittadino?
A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020, con l'app IO
potrai richiedere e spendere il Bonus Vacanze, scarica la app dagli
store: io.italia.it/bonus-vacanze. Il
Bonus attribuito al tuo nucleo familiare sarà identificato da un
codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code (leggibile
direttamente dallo schermo del tuo telefono). Ti basterà comunicare
all’albergatore questo codice, insieme al tuo codice fiscale, al
momento di pagare il tuo soggiorno presso struttura dove trascorrerai
le vacanze.
Fai attenzione, lo sconto:
- potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che ha richiesto il bonus (la app IO permette al richiedente del bonus di condividere il bonus con gli altri componenti del nucleo familiare, annche se non hanno accesso alla app);
- potrà essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast;
- sarà fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).
Consulta il vademecum dell'Agenzia delle Entrate
Sei una struttura turistica ricettiva?
Lo sconto applicato al tuo ospite in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta
utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il
modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli
istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Sulla guida d’uso dell’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni, le modalità e gli adempimenti come precisati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, adottato previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Consulta la guida d'uso dell’Agenzia delle Entrate
>> GUARDA IL TUTORIAL
FAQ
Indice Generale per categoria
| GENERALI | CITTADINO | STRUTTURE RICETTIVE |
- Cosa si intende per nucleo familiare?
- Una struttura turistico-ricettiva può rifiutare il Bonus Vacanze?
- Se più persone appartenenti a due diversi nuclei familiari soggiornano nella stessa struttura possono richiedere ed utilizzare due bonus?
- Come si applica la detrazione nel caso di genitori separati che vanno in vacanza con i figli?
- Il costo del soggiorno deve riguardare solo componenti della famiglia inclusi nell'ISEE o basta che ci sia un membro e gli altri possono essere esterni?
- A quanti bonus si ha diritto?
Come si usa l'APP IO per richiedere e utilizzare il Bonus Vacanze?
Consulta il seguente link: https://io.italia.it/bonus-vacanze/
Cosa si intende per nucleo familiare?
La nozione di «familiare a carico», è quella ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Più
precisamente, il «nucleo familiare» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le
eccezioni stabilite dal medesimo articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
Una struttura turistico-ricettiva può rifiutare il Bonus Vacanze?
Sì. L'adesione delle strutture turistico-ricettive all’iniziativa è libera.
Prima di prenotare la vacanza assicurati che sia possibile utilizzarlo
dove hai scelto di soggiornare per le tue prossime vacanze.
Se più persone appartenenti a due diversi nuclei familiari soggiornano
nella stessa struttura possono richiedere ed utilizzare due bonus?
Sì. Ogni nucleo familiare può richiedere e utilizzare il proprio bonus. Il
bonus, infatti, è utilizzabile da uno (e solo uno) dei componenti del
nucleo familiare, purché risulti intestatario della fattura o del
documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal
fornitore. Lo stesso componente che lo utilizza è quello che potrà
beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta 2020. Perciò, in caso di persone
appartenenti a due nuclei distinti che fruiscono di due bonus, dovranno
essere emessi due diversi documenti di spesa.
Come si applica la detrazione nel caso di genitori separati che vanno in vacanza con i figli?
In caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d’imposta Vacanze
potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a
carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata
Il costo del soggiorno deve riguardare solo componenti della famiglia inclusi nell'ISEE o basta che ci sia un membro e gli altri possono
essere esterni?
L'utilizzatore può essere diverso dal richiedente, ma deve far parte dello stesso nucleo familiare, l'importante è che sulla fattura sia indicato il
codice fiscale del richiedente che sarà colui che usufruirà del credito
A quanti bonus si ha diritto?
Uno: Il nucleo familiare ha diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti
del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.
- Percepisco solo una pensione/stipendio inferiore a 40.000 posso accedere al bonus vacanze mostrando la busta paga?
- Posso spendere il Bonus Vacanze in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in periodi differenti?
- È possibile utilizzare il Bonus presso gli stabilimenti balneari per l’affitto stagionale di un ombrellone, oppure per pagare traghetti o aerei?
- Si può usare il Bonus per l'acquisto di altri servizi e pacchetti turistici che non siano il mero soggiorno? (es. ristorante o altri servizi a pagamento della struttura)
- Il Bonus Vacanze è cedibile a una persona che non fa parte del mio nucleo familiare?
- Quali modalità vanno seguite per la prenotazione del soggiorno?
- Posso richiedere il Bonus prima di aver pensato alla destinazione delle mie vacanze o deve essere già attivo al momento della prenotazione?
- Posso richiedere il Bonus se ho già prenotato la vacanza?
- L’app IO mi dice che l’importo massimo del mio Bonus Vacanze è di 500 euro. Cosa succede se il costo del mio soggiorno è inferiore?
- Se il costo del mio soggiorno è inferiore all’importo massimo del mio Bonus Vacanze, anche il 20% di detrazione d'imposta diminuirà in proporzione al corrispettivo dovuto?
- Devo caricare il mio ISEE in versione PDF sull’app IO?
- Nell’app IO trovo l’elenco delle strutture turistiche che accettano il “Bonus Vacanze”?
- Quanto tempo passa dal momento della richiesta al momento dell’attivazione del Bonus su IO?
- Devo necessariamente aggiungere una carta di credito sull’app IO per richiedere e spendere il bonus?
- Ho intenzione di richiedere il Bonus Vacanze ma non lo userò personalmente. Posso cederlo a un altro componente del mio nucleo familiare?
- Come potrò condividere il Bonus con i miei familiari?
- Per cedere il Bonus a uno dei componenti del mio nucleo familiare, è necessario che anche loro abbiano l’app IO?
- Come fa l’app IO a conoscere la composizione del mio nucleo familiare?
- Ho diritto al Bonus, ma nessuno dei componenti del mio nucleo familiare ha uno smartphone su cui installare l’app IO. Come posso fare? Ci sono metodi alternativi per richiederlo?
- Dopo aver fatto la richiesta, ho trovato un errore nel riepilogo dei dati relativi al mio nucleo familiare che l’app mi mostra prima di confermare l’attivazione del Bonus. Come risolvo?
- Ho fatto richiesta del Bonus, ma non posso procedere perché l’app IO mi dice che non risulta nessun ISEE associato al mio nucleo famigliare. Cosa devo fare?
- Ho fatto richiesta del Bonus dopo aver presentato la DSU per il calcolo dell’ISEE, ma l’app IO mi segnala che la mia DSU presenta “omissioni o difformità”. Cosa devo fare?
- L’app mi dice che l’importo massimo del mio Bonus Vacanze è di 500 euro. Cosa succede se il costo del mio soggiorno è inferiore?
- L’app IO mi segnala che la mia richiesta di Bonus è valida, ma mi avverte che il Bonus risulta già attivo per il mio nucleo familiare. Cosa devo fare?
- Cosa succede se ho pagato un anticipo del soggiorno e non posso più andare?
- Il diritto al 20% di detrazione di imposta può essere trasferito ad altri componenti del nucleo familiare?
- Se prenoto con un intermediario online (es. Booking) ma pago nella struttura posso usufruire del bonus vacanze (sempre che la struttura ricettiva aderisca al bonus vacanze)?
- Se in famiglia siamo in 4 ma andiamo in vacanza in 2 quanto vale il mio bonus?
L'ISEE dell'anno precedente è valido se la situazione economica non ha subito variazioni?
No, l'ISEE deve essere in corso di validità e non deve essere superiore a 40.000 euro.
Percepisco solo una pensione/stipendio inferiore a 40.000 posso accedere al bonus vacanze mostrando
la busta paga?
No, per richiederlo è necessario avere un ISEE valido. Per il calcolo dell'ISEE occorre presentare all'INPS
la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
Posso spendere il Bonus Vacanze in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in
periodi differenti?
No. Il Bonus può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica
struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio
turistico, agriturismo e bed & breakfast).
È possibile utilizzare il Bonus presso gli stabilimenti balneari per
l’affitto stagionale di un ombrellone, oppure per pagare traghetti o
aerei?
No. Il Bonus può essere utilizzato esclusivamente
per pagare le strutture di accoglienza, cioè alberghi, villaggi,
camping, agriturismi, b&b. Quindi non può essere "speso" per pagare
l'abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti
di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze.
Si può usare il Bonus per l'acquisto di altri servizi e pacchetti turistici che non siano il mero
soggiorno? (es. ristorante o altri servizi a pagamento della struttura)
Il bonus vacanze può essere utilizzato in un'unica soluzione, per pagare le strutture di accoglienza che
aderiscono all'iniziativa. Non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad
accezione di quelle per i servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.
Ad esempio, nel caso di un soggiorno presso una struttura aderente con fattura emessa da X, si
possono includere, ai fini del bonus, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di Y,
solo se tali servizi vengono indicati nell'unica fattura emessa da X.
Il Bonus Vacanze è cedibile a una persona che non fa parte del mio nucleo familiare?
No. Il Bonus è destinato unicamente ai componenti del nucleo familiare di
appartenenza del richiedente. Per l’elenco dei componenti del nucleo
familiare che possono utilizzare il Bonus, fa fede quello risultante
dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità.
L’elenco dei familiari viene comunicato dalla App IO al richiedente, se
la verifica dei requisiti per accedere al bonus ha avuto esito positivo.
Quali modalità vanno seguite per la prenotazione del soggiorno?
Per la prenotazione del soggiorno, bisogna assicurarsi che la struttura scelta abbia aderito all'iniziativa.
Il bonus verrà utilizzato al momento del pagamento fornendo all'operatore turistico il codice univoco o
Qr code, ottenuto tramite l'app IO. Inoltre il pagamento deve essere effettuato senza l'intervento o
l'intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggi e tour operator.
Posso richiedere il Bonus prima di aver pensato alla destinazione delle mie
vacanze o deve essere già attivo al momento della prenotazione?
Il Bonus non serve nel momento della prenotazione. Una volta attivato, il
Bonus può essere speso a partire dal 1° luglio e fino al 30 giugno
2021. Quando avrai scelto la meta delle tue vacanze, ricordati di
verificare se la struttura prescelta accetta il Bonus.
Posso richiedere il bonus se ho già prenotato la vacanza?
Sì,
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno
2020, stabilisce che il Bonus può essere richiesto e speso a partire
dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 e può essere speso entro il 30 giugno 2021. Nel caso di
prenotazioni
effettuate prima del 1° luglio, il cittadino interessato a usufruire
dell’agevolazione dovrà verificare se la struttura turistica prescelta
accetta il Bonus Vacanze.
L’app IO mi dice che l’importo massimo del mio Bonus Vacanze è di 500 euro.
Cosa succede se il costo del mio soggiorno è inferiore?
I dati presenti nella schermata di riepilogo del tuo Bonus attivo,
all’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO, si riferiscono agli
importi massimi disponibili: l’importo massimo dello sconto immediato
che potrai ottenere dall’albergatore e l’importo massimo del beneficio
fiscale di cui potrai beneficiare come detrazione d’imposta nella
dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo.
Se il costo della
vacanza è inferiore all’importo massimo del tuo Bonus Vacanze, sia lo
sconto sia la detrazione saranno ricalcolati in base al corrispettivo:
saranno, cioè, rispettivamente pari all’80% e al 20% del costo del tuo
soggiorno. Eventuali somme residue non saranno più spendibili, in quanto
il bonus deve essere speso in un’unica soluzione. Nella Guida d’Uso sul
sito dell’Agenzia delle Entrate trovi alcuni esempi utili e maggiori
dettagli.
Se
il costo del mio soggiorno è inferiore all’importo massimo del mio
Bonus Vacanze, anche il 20% di detrazione d'imposta diminuirà in
proporzione al corrispettivo dovuto?
Si. Se il costo della
vacanza è inferiore all'importo massimo del tuo Bonus Vacanze, anche la
detrazione verrà ricalcolata: sarà pari al 20% della somma pagata alla
struttura ricettiva. Nella Guida d’Uso sul sito dell’Agenzia delle
Entrate trovi alcuni esempi utili e maggiori dettagli.
Devo caricare il mio ISEE in versione PDF sull’app IO?
No.
Dopo aver presentato all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
per il calcolo dell’ISEE, per richiedere il Bonus tramite IO non serve
fare altro. Al momento della richiesta, è l’app stessa a verificare
direttamente con i sistemi di INPS che il tuo ISEE sia sotto la soglia
prevista.
Nell’app IO trovo l’elenco delle strutture turistiche che accettano il “Bonus Vacanze”?
No.
L'adesione delle strutture turistico-ricettive all’iniziativa è libera e
non è previsto un meccanismo di "iscrizione" a nessun elenco. Sta alla
struttura informare i clienti, attraverso propri canali, del fatto che
accetta o meno il Bonus Vacanze. Prima di richiederlo, assicurati che ti
sarà possibile utilizzarlo dove hai scelto di soggiornare per le tue
prossime vacanze.
Quanto tempo passa dal momento della richiesta al momento dell’attivazione del Bonus su IO?
Se
sei in possesso di tutti i requisiti per avere diritto
all’agevolazione, l’attivazione del Bonus è pressoché immediata: in
pochi minuti, dal momento della richiesta, l’app completa le verifiche
necessarie con i sistemi di INPS e invia i dati di riepilogo all’Agenzia
delle Entrate per poi darti conferma che il tuo Bonus è attivo.
Nel
caso in cui il processo di verifica fosse rallentato per motivi
indipendenti dall’app, IO continuerà le verifiche per te e ti invierà un
messaggio per informarti dei tempi entro cui devi completare la
richiesta, per evitare di ripetere nuovamente il passaggio iniziale di
verifica dell’ISEE.
Devo necessariamente aggiungere una carta di credito sull’app IO per richiedere e spendere il bonus?
No.
Anche se trovi la funzione per richiedere il Bonus Vacanze all’interno
della sezione “Pagamenti” dell’app IO, l’utilizzo del Bonus non è
associato in alcun modo alla disponibilità di una carta di credito né di
altri metodi di pagamento salvati nell’app. Quando utilizzerai il Bonus
per ottenere uno sconto presso la struttura turistica dove trascorrerai
le vacanze, potrai saldare eventuali importi aggiuntivi relativi al tuo
soggiorno con il metodo di pagamento che preferisci, se accettato dalla
struttura.
Ho
intenzione di richiedere il Bonus Vacanze ma non lo userò
personalmente. Posso cederlo a un altro componente del mio nucleo
familiare?
Sì. Una volta richiesto e attivato il Bonus
Vacanze tramite l’app IO a partire dal 1° luglio ed entro il 31 dicembre, puoi scegliere
liberamente di usarlo fino al 30 giugno 2021, per una vacanza in cui siano presenti tutti gli
appartenenti al tuo nucleo familiare oppure solo alcuni; non è
necessario che sia tu personalmente a spenderlo, né che tu sia presente.
Ti
segnaliamo che l’intestatario della fattura (o documento commerciale o
scontrino/ricevuta fiscale) emessa dal fornitore dei servizi turistici
potrà beneficiare anche della detrazione fiscale prevista dal Bonus
Vacanze nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo.
Come potrò condividere il Bonus con i miei familiari?
Se
un tuo familiare ha installato l’app sul proprio telefono e ha un
account attivo su IO, potrà visualizzarlo in automatico all’interno
della propria sezione “Pagamenti”. In alternativa, per chi non avesse un
account sull’app IO, tramite la funzione “Condividi” presente nella
schermata di riepilogo del Bonus, l’app crea una copia del codice
univoco e del relativo QR code, che potrai condividere con gli altri
componenti del nucleo familiare, via Whatsapp o altri strumenti
disponibili sul tuo smartphone.
Per cedere il Bonus a uno dei componenti del mio nucleo familiare, è necessario che anche loro abbiano
l’app IO?
No.
Se il tuo familiare ha installato l’app sul proprio telefono e ha
eseguito l’accesso a IO, potrà visualizzare in automatico il Bonus - non
appena attivato - all’interno della propria sezione “Pagamenti”. In
caso contrario, tramite la funzione “Condividi” presente nella schermata
di riepilogo del Bonus, l’app crea una copia del codice univoco e del
relativo QR code, che potrai condividere come una semplice immagine con
gli altri componenti del nucleo familiare, via Whatsapp o con altri
strumenti disponibili sul tuo smartphone.
Come fa l’app IO a conoscere la composizione del mio nucleo familiare?
Quando
richiedi il Bonus, l’app IO verifica con i sistemi di INPS che il tuo
ISEE sia sotto la soglia prevista, basandosi sull’importo calcolato a
partire dai dati inseriti nell’ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) presentata dal tuo nucleo familiare. Tra questi dati, vi è anche
la composizione del nucleo familiare, che viene comunicata all’app IO e
mostrata in automatico nella schermata di riepilogo dei dati relativi al
Bonus richiesto, prima di confermare l’attivazione.
Ho diritto al Bonus, ma nessuno dei componenti del mio nucleo familiare ha
uno smartphone su cui installare l’app IO. Come posso fare? Ci sono
metodi alternativi per richiederlo?
No, ad oggi non ci sono metodi alternativi. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 17 giugno 2020, stabilisce che il Bonus può essere richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è
necessario avere un’identità digitale (SPID oppure CIE 3.0 con relativo PIN) e aver installato ed effettuato l’accesso a IO, l’app dei servizi
pubblici, oggi disponibile solo per smartphone (dispositivi con sistema operativo Android 4.4 e superiori e dispositivi con sistema operativo
iOS 13 e superiori). Clicca qui per maggiori dettagli.
Dopo
aver fatto la richiesta, ho trovato un errore nel riepilogo dei dati
relativi al mio nucleo familiare che l’app mi mostra prima di confermare
l’attivazione del Bonus. Come risolvo?
Se qualcosa non ti
sembra corretto nei dati di riepilogo del Bonus associato al tuo nucleo
familiare, potrebbe essere necessario presentare una nuova DSU al fine
di aggiornare l’elenco dei componenti ed il relativo indicatore ISEE. In
questo caso, ti basterà seguire le indicazioni fornite nell’app e
annullare la richiesta. In caso di annullamento, potrai richiedere
nuovamente il Bonus in un secondo momento.
Ho fatto richiesta del Bonus, ma non posso procedere perché l’app IO mi
dice che non risulta nessun ISEE associato al mio nucleo famigliare.
Cosa devo fare?
Quando richiedi il Bonus, l’app IO verifica
con i sistemi di INPS che il tuo ISEE sia sotto la soglia prevista,
basandosi sull’importo calcolato a partire dai dati inseriti nell’ultima
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata per il tuo nucleo
familiare. Se a INPS non risulta alcuna DSU in corso di validità per la
tua famiglia, IO ti avvisa con un messaggio sull’app e potrai
richiedere nuovamente il Bonus, solo dopo aver presentato una DSU
attraverso i canali messi a disposizione dall’INPS.
Ho fatto richiesta del Bonus dopo aver presentato la DSU per il calcolo
dell’ISEE, ma l’app IO mi segnala che la mia DSU presenta “omissioni o
difformità”. Cosa devo fare?
Se l’app ti avverte che la tua DSU presenta “omissioni o difformità”, puoi:
interrompere
la richiesta del Bonus e presentare una nuova DSU per aggiornare il tuo
ISEE. In questo caso, potrai richiedere nuovamente il Bonus in un
secondo momento; oppure puoi verificare la DSU presentata all’INPS e -
se è tutto corretto - proseguire comunque con la richiesta. Se decidi
di proseguire con l’attivazione del Bonus, dopo averlo utilizzato presso
la struttura turistica prescelta, potresti essere chiamato a fornire la
documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati
indicati nella DSU.
L’app mi dice che l’importo massimo del mio Bonus Vacanze è di 500 euro. Cosa
succede se il costo del mio soggiorno è inferiore?
I dati
presenti nella schermata di riepilogo del tuo Bonus attivo, all’interno
della sezione “Pagamenti” dell’app IO, si riferiscono agli importi
massimi disponibili: l’importo massimo dello sconto immediato che potrai
ottenere dall’albergatore e l’importo massimo del beneficio fiscale di
cui potrai beneficiare come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei
redditi dell’anno prossimo.
Se il costo della vacanza è inferiore
all’importo massimo del tuo Bonus Vacanze, sia lo sconto sia la
detrazione saranno ricalcolati in base al corrispettivo: saranno, cioè,
rispettivamente pari all’80% e al 20% del costo del tuo soggiorno.
Eventuali somme residue non saranno più spendibili in quanto il bonus
deve essere speso in un’unica soluzione. Nella Guida d’Uso sul sito
dell’Agenzia delle Entrate trovi alcuni esempi utili e maggiori
dettagli.
L’app IO mi segnala che la mia richiesta di Bonus è valida, ma mi avverte che
il Bonus risulta già attivo per il mio nucleo familiare. Cosa devo
fare?
Se il tuo nucleo familiare ha già un bonus attivo,
non sarà possibile procedere con una nuova richiesta. In questo caso,
l’app IO ti informerà che - come ogni altro componente del tuo nucleo
familiare che abbia un account su IO - potrai visualizzare i dati
relativi al Bonus già attivo nella sezione “Pagamenti” dell’app, dove
rimarrà disponibile fino al suo utilizzo da parte di uno dei componenti
del tuo nucleo familiare.
Cosa succede se ho pagato un anticipo del soggiorno e non posso più andare?
L'importo dell'agevolazione non può essere, in nessun caso oggetto di rimborso nell'ipotesi di mancata fruizione
del servizio turistico. Il bonus vacanze deve essere utilizzato in un'unica soluzione e senza possibilità di
frazionamento.
Il diritto al 20% di detrazione di imposta può essere trasferito ad altri componenti del nucleo familiare?
No, il componente che utilizza il bonus vacanze è colui che potrà beneficiare della detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi, relativa al proprio nucleo familiare per il periodo di imposta 2020
Se prenoto con un intermediario online (es. Booking) ma pago nella struttura posso usufruire del bonus vacanze
(sempre che la struttura ricettiva aderisca al bonus vacanze)?
No, il pagamento deve essere effettuato senza l'intervento o l'intermediazione di piattaforme o portali telematici,
diversi da agenzie di viaggi e tour operator
Se in famiglia siamo in 4 ma andiamo in vacanza in 2 quanto vale il mio bonus?
La norma prevede che il Credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il
nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente
dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici. Ciò significa che se nel nucleo
familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti tre persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al
Credito d’imposta Vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare. Non è necessario che sia
l’intero nucleo a fruire del servizio.
- Che controlli deve fare la struttura ricettiva?
- Sono una struttura ricettiva come recupero il mio credito?
- Se la struttura ricettiva opera in regime forfettario può accedere al credito d'imposta?
- Vanno escluse le attività non imprenditoriali? (Perché si è specificato agriturismi e bed and breakfast?)
- Le ricettive sono solo quelle del codice ATECO 55.20.51?
- Qual è il codice Ateco delle strutture ricettive ammissibili?
- Qual è il vantaggio per la struttura ricettiva?
Quali sono gli adempimenti e la procedura a carico dell’impresa ricettiva?
Al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il
fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale
dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, nell’area riservata
del sito internet dell’Agenzia delle entrate a cui accederà con le credenziali Entratel o Fisconline
rilasciategli dall'Agenzia delle Entrate o mediante la sua identità digitale SPID o la Carta Nazionale
dei Servizi. In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo
massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e,
da questo momento, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da
alcun componente del nucleo familiare. Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà
indicare altresì, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il
prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero
ammontare e l’importo dello sconto applicato.
Che controlli deve fare la struttura ricettiva?
Al momento del ricevimento del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il
codice univoco (o il QR-code), unitamente al codice fiscale del soggetto richiedente il credito e
all’importo del corrispettivo dovuto, li inserisce nell’apposita area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline. In esito alla verifica dello
stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il
fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e, da questo momento, l’agevolazione si
intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare
richiedente il credito.
Sono una struttura ricettiva come recupero il mio credito?
Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d'imposta. Il
predetto credito d’imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; può essere ceduto: a) a soggetti terzi, anche diversi
dai propri fornitori di beni e servizi; b) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari; con
facoltà di successiva cessione del credito.
Se la struttura ricettiva opera in regime forfettario può accedere al credito d'imposta?
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una
fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale, così come
previsto dal Provvedimento al punto 3. Ne consegue che anche i forfettari (che non emettono fattura
ex art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) possono applicare lo sconto.
Vanno escluse le attività non imprenditoriali? (Perché si è specificato agriturismi e bed and
breakfast?)
Sono inclusi tra i soggetti di cui al comma 1, coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica
cd. stagionale. Non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in
esame coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo
conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.
Le ricettive sono solo quelle del codice ATECO 55.20.51?
No, A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici
ATECO. Sono inclusi tra i soggetti di cui al comma 1 del Decreto Rilancio, coloro che svolgono un’attività
alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Si precisa, infine, che non sono inclusi tra i soggetti che
erogano i servizi che danno diritto al credito in esame, coloro che svolgono un’attività alberghiera o
agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR
Qual è il codice Ateco delle strutture ricettive ammissibili?
Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento
ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono
effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività
sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO (cfr. Circolare N.18/E del 3.07.2020)
Qual è il vantaggio per la struttura ricettiva?
Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d'imposta.
Il predetto credito d’imposta è utilizzabile: - esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; può essere ceduto: a) a soggetti terzi, anche
diversi dai propri fornitori di beni e servizi; b) ad istituti di credito e altri intermediari
finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito
Indice generale FAQ
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